Corte costituzionale
Sentenza n. 86/1975
Corte cost., sent. 16 aprile 1975, n. 86
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 86/1975
- Data di deposito
- 16 aprile 1975
- Data di decisione
- 9 aprile 1975
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:86
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, legge n. 775 del 28 ottobre 1970
- art. 45, legge n. 249 del 18 marzo 1968
- art. 5, decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 804 del 29 luglio 1947
- art. 47, legge n. 249 del 18 marzo 1968
- art. 19, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 28, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 2, decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 804 del 29 luglio 1947
- art. 29, legge n. 153 del 30 aprile 1969
- art. 27, legge n. 153 del 30 aprile 1969
- art. 19, -28, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 34, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 33, legge n. 300 del 20 maggio 1970
Parametri
- art. 39, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 6, Costituzione
- art. 26, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 50, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 7, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 51, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
Massime
Massima n. 7754
La provincia di Bolzano non e' legittimata a proporre in sede di ricorso diretto contro leggi statali come censure autonome ed a se' stanti quelle riguardanti la violazione degli artt. 2, 6 e 39 della Costituzione. Vanno percio' dichiarate inammissibili le censure proposte, in riferimento ai suddetti articoli della Costituzione, con ricorsi della Provincia di Bolzano, nei confronti degli artt. 2 e 5 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, recante "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale", degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante "Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali", dell'art. 44 bis, aggiunto alla predetta legge dall'art. 20 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, degli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".
Massima n. 7755
In un giudizio avente ad unico oggetto disposizioni di leggi dello Stato non possono dalla Provincia di Bolzano dedursi profili di illegittimita' costituzionale basati sulle disposizioni degli artt. 26 e 50 della legge costituzionale n. 1 del 1971, le quali concernono esclusivamente leggi regionali e provinciali: per cui le relative questioni debbono dichiararsi infondate. (Nella specie le censure, formulate dalla Provincia in riferimento ai suddetti precetti statutari, investivano gli artt. 2 e 5 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 recante "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale"; 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante "Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali; 44 bis, aggiunto alla predetta legge dall'art. 20 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249"; 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale", anche in relazione agli artt. 33 e seguenti del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, recante "Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153"; 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 recante "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento").
Massima n. 7756
E' ammissibile un ricorso della Provincia di Bolzano proposto entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle modifiche allo statuto regionale con la legge costit. n. 1 del 1971 (che l'hanno abilitata a proporlo direttamente) ed inteso a denunciare non gia' una invocazione da parte di leggi statali anteriori di nuove competenze leggi statali anteriori di nuove competenze legislative attribuite successivamente alla Provincia, bensi' l'asserito contrasto di determinate norme poste dalle leggi stesse - al di fuori delle materie nelle quali sussiste una competenza legislativa provinciale - con il principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina di cui all'art. 51 del nuovo testo statutario: la Provincia ricorrente non potrebbe infatti in questo caso sostituire le disposizioni statali che ritenga lesive della sua autonomia legiferando essa stessa, ma e' soltanto lo Stato che ha la possibilita' di adeguare la propria legislazione alle esigenze di tutela innanzi indicate, tanto piu' che esse attengono strettamente alla situazione giuridica complessiva della Provincia interessata.
Massima n. 7757
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alle censure proposte con ricorsi della provincia di Bolzano nei confronti degli artt. 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 recante "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", posto che le norme di attuazione al riguardo emanate con D.P.R. 22 marzo 1974, N. 280 hanno ormai provveduto sull'argomento, uniformandosi ai principi dell'art. 7 della legge cost. del 1971 che erano stati dedotti come parametro e che affermano il principio del diritto dei cittadini residenti nella provincia di Bolzano alla precedenza nel collocamento al lavoro.
Massima n. 7758
Il principio di tutela delle minoranze tedesca e latina, affermato nell'art. 51 della legge cost. n. 1 del 1971, rappresenta senza dubbio qualche cosa di diverso e di piu' rispetto al principio di parita' dei cittadini indipendentemente dalla loro appartenenza all'uno od all'altro gruppo linguistico, gia' enunciato nella prima parte dell'art. 2 dello Statuto e logico corollario, con specifico ferimento al tema in oggetto, del piu' generale principio dell'art. 3, primo comma, Cost.: tutela delle minoranze tedesca e ladina significa, infatti, esigenza di un trattamento specificamente differenziate, in applicazione piuttosto dell'art. 6 Cost. prescrivente che "la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche".
Massima n. 7759
Il principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina di cui all'art. 51 della legge cost. n. 1 del 1971 si rivolge essenzialmente nella duplice direzione di assicurarne, per un verso, la permanenza contro forzate assimilazioni e di garantire alle stesse, per altro verso, forme e modi di partecipazione all'organizzazione politica e amministrativa della Provincia e della Regione, in proporzione della loro consistenza numerica. Al principio rimane estraneo quanto attiene alle materie della previdenza ed assistenza sociale e delle liberta' sindacali cosi' dei dipendenti pubblici come dei privati nei luoghi di lavoro: gli interessi afferenti a tale oggetto sono, infatti, comuni a tutti gli appartenenti alla stessa categoria professionale, lavoratori o datori di lavoro che siano, senza che la differenza di lingua o di origine etnica assuma al riguardo giuridica rilevanza. Pertanto, pur non escludendosi che il legislatore possa, nella sua discrezionalita', ritenere opportuna l'emanazione di norme particolari che valgano a soddisfare aspettative di carattere psicologico che si manifestano nella realta' sociale, nel caso, sul piano della legittimita' costituzionale non sussiste contrasto tra l'indicato principio statutario e le norme della legislazione statale impugnate in base ad esso dalla Provincia di Bolzano: artt. 2 e 5 D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, recante "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale"; 45 e 47 legge 18 marzo 1968, n. 249, recante "Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali"; 44 bis, aggiunto alla predetta legge dall'art. 20 legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249"; 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale" anche in relazione agli artt. 33 e seguenti del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, recante "Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153"; 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 recante "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e norme sul collocamento".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) la inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 del d.l.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, recante "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale", degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante "Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali", dell'art. 44 bis, aggiunto alla predetta legge dall'art. 20 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n.249", degli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", proposte con i ricorsi nn. 16, 26 e 37 del 1972 del Presidente della Provincia di Bolzano, in riferimento agli articoli 2, 6 e 39 della Costituzione;
b) la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sopra citata, proposta con il ricorso n. 37 del 1972, dal Presidente della Provincia di Bolzano;
c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 del d.l.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, citato, degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, citata e dell'art. 44 bis, aggiunto alla predetta legge dall'art. 20 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, citata, degli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale", anche in relazione agli artt. 33 e seguenti del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, recante "Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, 1 n. 153", degli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, della legge 20 maggio 1970, n. 300 citata, proposte, in riferimento agli artt. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e 2, 26, 45, 50 e 51 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, con i ricorsi di cui in epigrafe, dal Presidente della Provincia di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze