Corte costituzionale
Sentenza n. 85/1975
Corte cost., sent. 16 aprile 1975, n. 85
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 85/1975
- Data di deposito
- 16 aprile 1975
- Data di decisione
- 9 aprile 1975
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:85
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, regio decreto n. 50 del 6 febbraio 1942
Parametri
Massime
Massima n. 7753
La diversa identificazione della natura giuridica delle pensioni ordinarie e di guerra, consistente, per quelle ordinarie, nella preesistenza di un rapporto di servizio in concorso di determinate condizioni e modalita' e, per quelle di guerra nell'intento risarcitorio del danno subito in conseguenza di fatti bellici, non puo' riflettersi sull'esigenza di pari disciplina dei rimedi avverso i provvedimenti resi in sede amministrativa. Tale riconoscimento vale anche per quanto riguarda l'art. 6 R.D. 6 febbraio 1942 n. 50 secondo cui, soltanto per le pensioni di guerra, e' obbligatorio preavvisare la parte ricorrente avanti alla Corte dei conti, con apposita nota, circa la decadenza cui essa andrebbe incontro ai sensi dell'art. 75 T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, qualora omettesse di chiedere entro un anno la fissazione dell'udienza. Non puo' invero rinvenirsi nel solo settore delle pensioni di guerra una particolare esigenza di tutela dei soggetti interessati, poiche' in entrambi i casi vi e' da tutelare l'interesse dei privati, rappresentati da persone sovente sprovviste di precise informazioni e cognizioni tecniche. La disposizione impugnata, concentrando con irrazionale privilegio la tutela delle parti istanti ad una sola categoria di richiedenti, non e' conforme al principio dell'eguaglianza di trattamento per situazioni omogenee, e va quindi dichiarata illegittima in quanto contrastante con l'art. 3 della Costituzione nella parte concernente i limiti di applicazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 50 (Norme intese a semplificare e rendere più rapide le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui esclude per i ricorsi in materia di pensioni ordinarie l'obbligo dell'"avvertenza" relativa alla decadenza in cui gli interessati incorrono ove lascino inutilmente trascorrere il termine stabilito dall'art. 75 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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