Corte costituzionale

Sentenza n. 85/1975

Corte cost., sent. 16 aprile 1975, n. 85

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
85/1975
Data di deposito
16 aprile 1975
Data di decisione
9 aprile 1975
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:85

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, regio decreto n. 50 del 6 febbraio 1942

Parametri

Massime

Massima n. 7753

La diversa identificazione della natura giuridica delle pensioni ordinarie e di guerra, consistente, per quelle ordinarie, nella preesistenza di un rapporto di servizio in concorso di determinate condizioni e modalita' e, per quelle di guerra nell'intento risarcitorio del danno subito in conseguenza di fatti bellici, non puo' riflettersi sull'esigenza di pari disciplina dei rimedi avverso i provvedimenti resi in sede amministrativa. Tale riconoscimento vale anche per quanto riguarda l'art. 6 R.D. 6 febbraio 1942 n. 50 secondo cui, soltanto per le pensioni di guerra, e' obbligatorio preavvisare la parte ricorrente avanti alla Corte dei conti, con apposita nota, circa la decadenza cui essa andrebbe incontro ai sensi dell'art. 75 T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, qualora omettesse di chiedere entro un anno la fissazione dell'udienza. Non puo' invero rinvenirsi nel solo settore delle pensioni di guerra una particolare esigenza di tutela dei soggetti interessati, poiche' in entrambi i casi vi e' da tutelare l'interesse dei privati, rappresentati da persone sovente sprovviste di precise informazioni e cognizioni tecniche. La disposizione impugnata, concentrando con irrazionale privilegio la tutela delle parti istanti ad una sola categoria di richiedenti, non e' conforme al principio dell'eguaglianza di trattamento per situazioni omogenee, e va quindi dichiarata illegittima in quanto contrastante con l'art. 3 della Costituzione nella parte concernente i limiti di applicazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 50 (Norme intese a semplificare e rendere più rapide le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui esclude per i ricorsi in materia di pensioni ordinarie l'obbligo dell'"avvertenza" relativa alla decadenza in cui gli interessati incorrono ove lascino inutilmente trascorrere il termine stabilito dall'art. 75 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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