Corte costituzionale
Sentenza n. 82/1975
Corte cost., sent. 27 marzo 1975, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 82/1975
- Data di deposito
- 27 marzo 1975
- Data di decisione
- 21 marzo 1975
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:82
Norme oggetto del giudizio
- art. 622, ultimo co., codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 7745
Nel nostro ordinamento la proiezione dei film non e' libera giacche' la legge 21 aprile 1962, n. 161, a tutela del bene collettivo del buon costume, da una parte subordina la diffusione dell'opera cinematografica ad un controllo preventivo costituito da un nulla osta amministrativo rilasciato dal Ministro competente, previo parere di apposite commissioni, presiedute da magistrati, che hanno appunto il compito di visionare i film e dall'altra contemplano la possibilita' del sequestro sia del film che non e' stato sottoposto alla prescritta revisione, sia di quello a cui il nulla osta sia stato negato.
Massima n. 7746
Il sequestro di un film che il P.M. vuole disporre ai sensi dell'art. 337 cod. proc. penale sulla base di un semplice sospetto di oscenita' dell'opera - sebbene non sia previsto da alcuna disposizione di legge - coinvolge, per una prassi ormai in atto tutte le copie del film che sono in proiezione sul territorio nazionale e questa estensione di efficacia si vuole giustificare non gia' in relazione ad esigenze processuali - per le quali sarebbe sufficiente il sequestro di una o piu' copie soltanto della pellicola - bensi' per esigenze cautelari volte ad impedire che con la potenzialita' offensiva di numerose copie del film, contemporaneamente proiettate in luoghi diversi, vengano a perpetrarsi piu' violazioni del medesimo precetto penale.
Massima n. 7747
E' in contrasto con l'art. 21 Cost., che proclama il fondamentale diritto di tutti a manifestare liberamente il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione - tra i quali rientra innegabilmente anche l'opera cinematografica - l'art. 622 u.c. Cod. proc. pen., il quale (secondo l'interpretazione ormai consolidata datane dalla giurisprudenza e sulla quale la Corte e' chiamata ad esprimere il proprio giudizio) e' inteso nel senso che non possa procedersi alla restituzione di un film sequestrato prima della sentenza definitiva di proscioglimento, dovendo il film considerarsi cosa di cui va ordinata la confisca (ex art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen.) allorche' successivamente intervenga sentenza di condanna. Il sequestro, infatti, quale mezzo di prevenzione diretto a tutelare il buon costume puo' trovare fondamento costituzionale nell'art. 21, u.co., Cost., quando venga disposto prima di una sentenza di proscioglimento o sia tenuto fermo in caso di sentenza di condanna, ma non ha piu' ragion d'essere e va quindi revocato se la decisione emessa dal giudice, sebbene gravata d'appello, abbia accertato l'assenza di antigiuridicita' nella condotta dell'imputato e la non oscenita' del film sequestrato: in presenza di una decisione del genere cade, infatti, il fumus boni iuris dell'accusa; viene meno l'esigenza di tutela del buon costume e, cessati i presupposti che giustificarono l'adozione della misura cautelare, sorge l'obbligo di restituire tutte le copie del film sequestrato, salvo quelle necessarie per finalita' processuali degli ulteriori gradi di giudizio. Va pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 21 Cost., dell'art. 662, u.co., del cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza tale norma impedisce la restituzione di un film sequestrato agli aventi diritto nel caso in cui con sentenza non definitiva di proscioglimento, impugnata dal p.m., sia stata esclusa l'oscenita' dell'opera.
Massima n. 7748
Il diritto di manifestare e divulgare il proprio pensiero mediante la proiezione di un film puo' essere in via preventiva e provvisoria compresso mediante la misura cautelare del sequestro disposta dal P.M. a tutela del buon costume fin tanto che il giudice non abbia dissipato il sospetto di oscenita' dell'opera cinematografica prospettato dal P.M.; nessun motivo, pero', sussiste per tener fermi gli effetti limitativi di tale mezzo di cautela quando sia in prosieguo intervenuto l'accertamento giudiziale - sia pure non definitivo - che escluda l'oscenita' dell'opera non essendo piu' giustificabile il ritardo della concreta attuazione del diritto di manifestazione del pensiero che l'art. 21 Cost. annovera tra i fondamentali diritti dei cittadini in quanto costituisce uno dei cardini del nostro sistema democratico.
Massima n. 7749
La conservazione dello stato di sequestro di un film dopo la sentenza di proscioglimento in relazione alla possibilita' di una riforma della sentenza e di definitiva condanna cui conseguirebbe l'applicazione della misura di sicurezza della confisca significa attribuire alla semplice impugnazione del p.m. una forza superiore alla valutazione di non oscenita' dell'opera espressa dal giudice; significa altresi' snaturare la funzione del sequestro trasformandolo da misura preventiva cautelare in strumento di provvisoria esecuzione dell'eventuale futuro provvedimento di confisca.
Massima n. 7750
Il film, quale opera del pensiero, non puo' essere annoverato tra le cose di cui debba, in ogni caso, essere ordinata la confisca a norma dell'art. 240, n. 2 cod. pen. (cose delle quali "la fabbricazione, l'uso, il posto, la detenzione o alienazione costituisce reato") non avendo in se' quel connaturale carattere di illiceita' che la norma richiede per l'obbligatoria adozione di tale misura; l'illiceita' di un film, infatti, non puo' basarsi sul mero aspetto di oscenita' prospettato dal p.m., ma va accertata con definitiva sentenza di condanna, per effetto della quale soltanto puo' essere adottata e posta in esecuzione la confisca del film.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 622, ultimo comma, del codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui - in ipotesi di sentenza di proscioglimento per mancanza di oscenità, impugnata dal pubblico ministero - non impone la restituzione del film sequestrato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze