Corte costituzionale
Sentenza n. 81/1975
Corte cost., sent. 27 marzo 1975, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 81/1975
- Data di deposito
- 27 marzo 1975
- Data di decisione
- 21 marzo 1975
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:81
Norme oggetto del giudizio
- provvedimento del giudice istruttore del 9 maggio 1973
Parametri
Massime
Massima n. 7742
Sono infondate le eccezioni di rito sollevate dalla difesa dello Stato, riassumibili nei seguenti termini: 1) il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Abruzzo potrebbe essere inammissibile sotto il profilo che il provvedimento del giudice istruttore che ha disposto procedersi contro 37 consiglieri regionali per il reato di peculato ravvisato nell'adozione delle delibere 26-27 luglio 1971 del Consiglio e 19 ottobre 1971 della Giunta non e' stato previamente impugnato dalla Cassazione, ex art. 524, n. 2, c.p.p., per difetto assoluto di giurisdizione; 2) il ricorso sarebbe inammissibile per tardivita' perche' notificato ben oltre 60 giorni dalla data in cui i consiglieri regionali ricevettero gli avvisi di procedimento (20 ottobre 1972). Invero la prima eccezione e' inconsistente giacche', a parte ogni altro rilievo, decisiva e' la considerazione che la Regione non avrebbe potuto, in base al diritto vigente, promuovere una pronuncia della Cassazione in ordine all'assunto difetto di giurisdizione; parimenti infondata e' la seconda eccezione, in quanto non risulta che la Regione, come tale, abbia avuto conoscenza di atti processuali anteriori di almeno 60 giorni alla proposizione del conflitto.
Massima n. 7743
Il ricorso della Regione e' fondato nella parte concernente il divieto del giudice ordinario di accertare la penale responsabilita' dei consiglieri regionali che approvarono le delibere 26-27 luglio 1971 del Consiglio (concernenti il concorso finanziario della Regione nell'onere assunto dai consiglieri per la stipula dell'assicurazione contro gli infortuni), in relazione all'art. 122, quarto comma, della Costituzione, secondo cui "i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni". Pur distinguendosi nettamente, tale immunita', da quelle piu' ampie attribuite dall'art. 68 Cost. ai membri del Parlamento in relazione alle funzioni sovrane esercitate, essa e' correlata alle attribuzioni dei Consigli regionali, che pur si inquadrano in autonomie costituzionalmente garantite. Il Costituente ha voluto quindi assicurare la necessaria liberta' dei Consigli regionali per quanto attiene alle opinioni espresse ed ai voti dati in Consiglio nell'esercizio delle loro funzioni. La forma amministrativa che connota le citate deliberazioni consiliari del 26-27 luglio 1971 non vale quindi ad escludere l'irresponsabilita' di coloro che le adottarono nell'esercizio di funzioni spettanti al Consiglio e deve, di conseguenza, dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'autorita' giudiziaria procedente che ha ritenuto di ravvisare, in quella votazione, gli elementi del reato di peculato.
Massima n. 7744
Spetta agli organi giurisdizionali dello Stato procedere per l'accertamento della eventuale responsabilita' penale dei componenti della Giunta della Regione Abruzzo in ordine alla delibera n. 176, da essa adottata il 19 ottobre 1971. Invero l'immunita' invocata copre esclusivamente quelle attivita' che costituiscono esplicazione di una funzione consiliare, per garantire l'autonomia del Consiglio. L'ipotizzata estensione alle funzioni della Giunta regionale contrasta sia con l'interpretazione letterale dell'art. 122 Cost., sia con la ratio dell'istituto. E' nota infatti la contrapposizione tra funzioni della Giunta e funzioni del Consiglio evidenziata dalla Costituzione, che all'art. 121 configura la Giunta quale organo esecutivo della Regione, e ripresa da molteplici altre disposizioni. La circostanza che i membri della Giunta debbano essere scelti tra i Consiglieri e' irrilevante sia in relazione alla chiara formulazione dell'art. 122, quarto comma, Cost. - che in quanto norma eccezionale deve essere interpretata rigorosamente - sia a cagione della natura funzionale dell'immunita' in esame, che e' prevista a tutela delle funzioni riservate al Consiglio regionale. Ne' ha pregio la tesi della ricorrente secondo cui dovrebbe riconoscersi ai membri della Giunta della Regione Abruzzo l'immunita' per i voti espressi con l'approvazione della citata delibera del 19 ottobre 1971, sotto il particolare profilo che essa venne adottata, in via provvisoria, in base ad un decreto del Ministro del tesoro, emesso ex art. 15 della legge n. 281 del 1970: che' anzi proprio tali disposizioni consentivano alla Giunta di poter deliberare spese indifferibili ed urgenti anche prima dell'istituzione della Commissione statale di controllo, ma soltanto sotto la sua responsabilita' e salva la successiva approvazione da parte della Commissione, la quale al contrario, nella specie, annullo' la delibera.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ad accertare la penale responsabilità dei consiglieri della Regione Abruzzo per i voti da essi espressi con l'approvazione delle delibere consiliari 26 e 27 luglio 1971, nn. 95 e 103, e annulla gli atti processuali adottati nei confronti dei consiglieri della Regione Abruzzo per le predette delibere;
dichiara che spetta agli organi giurisdizionali dello Stato procedere per l'accertamento della eventuale responsabilità penale dei componenti la Giunta della Regione Abruzzo in ordine alla delibera n. 176, da essa adottata il 19 ottobre 1971.
Così deciso in Roma, nella sede Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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