Corte costituzionale

Sentenza n. 74/1975

Corte cost., sent. 25 marzo 1975, n. 74

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
74/1975
Data di deposito
25 marzo 1975
Data di decisione
20 marzo 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:74

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7733

Dal combinato disposto degli artt. 73, comma terzo - che subordina l'entrata in vigore delle leggi alla loro pubblicazione, considerando questa elemento essenziale ed imprescindibile per la loro efficacia - e 25, comma secondo - che esclude la retroattivita' della norma penale - risulta la possibilita' offerta a chiunque di avere la conoscenza precisa della disposizione incriminatrice nel testo promulgato (nemo censetur ignorare legem). D'altra parte, l'esigenza di prescindere dalla conoscenza del singolo per l'applicazione della legge penale e' stata costantemente attuata in tutte le epoche e lo e' in quasi tutti gli ordinamenti attuali. Ne' puo' annoverarsi tra i diritti inviolabili dell'uomo, quello dello straniero di scegliere liberamente tra un comportamento omissivo lecito ed illecito e di potersi conformare liberamente alla legge, ne' si ravvisa alcun ipotizzabile contrasto con i precetti dell'art. 25 Cost. Pertanto, non e' fondata in riferimento agli artt. 2 e 25 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 cod. pen. nella parte in cui non prevede la possibilita' di dare, in concreto, la prova dell'ignoranza della norma incriminatrice in casi di reati contravvenzionali di carattere omissivo, e soprattutto per gli stranieri.

Massima n. 7734

L'esigenza che ogni norma emanata nei modi di legge sia applicabile a tutti coloro che ne sono destinatari, costituisce principio fondamentale di ogni ordinamento giuridico, e nel vigente ordinamento italiano, in particolare per l'applicabilita' della legge penale, il legislatore nella sua discrezionalita' prescinde dall'informazione del destinatario sulla esistenza e sul tenore della norma.

Massima n. 7735

Fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 Cost. non puo' certo rientrare - ammesso che ve ne sia traccia nella legislazione italiana - un preteso diritto dello straniero di scegliere liberamente fra un comportamento lecito e un comportamento illecito ovvero di potersi liberamente conformare alla legge, anche perche' un siffatto ipotetico diritto sarebbe in aperto contrasto col principio dell'obbligatorieta' della legge, il quale costituisce un'esigenza assoluta del vivere civile in una comunita' giuridicamente organizzata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 25 della Costituzione, dal pretore di Cremona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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