Corte costituzionale
Sentenza n. 74/1975
Corte cost., sent. 25 marzo 1975, n. 74
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 74/1975
- Data di deposito
- 25 marzo 1975
- Data di decisione
- 20 marzo 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:74
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 7733
Dal combinato disposto degli artt. 73, comma terzo - che subordina l'entrata in vigore delle leggi alla loro pubblicazione, considerando questa elemento essenziale ed imprescindibile per la loro efficacia - e 25, comma secondo - che esclude la retroattivita' della norma penale - risulta la possibilita' offerta a chiunque di avere la conoscenza precisa della disposizione incriminatrice nel testo promulgato (nemo censetur ignorare legem). D'altra parte, l'esigenza di prescindere dalla conoscenza del singolo per l'applicazione della legge penale e' stata costantemente attuata in tutte le epoche e lo e' in quasi tutti gli ordinamenti attuali. Ne' puo' annoverarsi tra i diritti inviolabili dell'uomo, quello dello straniero di scegliere liberamente tra un comportamento omissivo lecito ed illecito e di potersi conformare liberamente alla legge, ne' si ravvisa alcun ipotizzabile contrasto con i precetti dell'art. 25 Cost. Pertanto, non e' fondata in riferimento agli artt. 2 e 25 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 cod. pen. nella parte in cui non prevede la possibilita' di dare, in concreto, la prova dell'ignoranza della norma incriminatrice in casi di reati contravvenzionali di carattere omissivo, e soprattutto per gli stranieri.
Massima n. 7734
L'esigenza che ogni norma emanata nei modi di legge sia applicabile a tutti coloro che ne sono destinatari, costituisce principio fondamentale di ogni ordinamento giuridico, e nel vigente ordinamento italiano, in particolare per l'applicabilita' della legge penale, il legislatore nella sua discrezionalita' prescinde dall'informazione del destinatario sulla esistenza e sul tenore della norma.
Massima n. 7735
Fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 Cost. non puo' certo rientrare - ammesso che ve ne sia traccia nella legislazione italiana - un preteso diritto dello straniero di scegliere liberamente fra un comportamento lecito e un comportamento illecito ovvero di potersi liberamente conformare alla legge, anche perche' un siffatto ipotetico diritto sarebbe in aperto contrasto col principio dell'obbligatorieta' della legge, il quale costituisce un'esigenza assoluta del vivere civile in una comunita' giuridicamente organizzata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 25 della Costituzione, dal pretore di Cremona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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