Corte costituzionale
Sentenza n. 71/1975
Corte cost., sent. 25 marzo 1975, n. 71
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 71/1975
- Data di deposito
- 25 marzo 1975
- Data di decisione
- 20 marzo 1975
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:71
Norme oggetto del giudizio
- art. 51, comma 2, codice di procedura civile
- art. 78, codice di procedura civile (disp. att.)
- art. 102, comma 1, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
Parametri
Massime
Massima n. 7729
Ancorche' il giudizio sulla rilevanza appartenga al giudice a quo, la Corte costituzionale puo' controllarne la motivazione, quando essa appaia manifestamente inadeguata. Il magistrato, prima di procedere alla cognizione della causa, ha certamente il potere-dovere di verificare la regolare costituzione dell'organo giudicante, anche in rapporto alla legittimita' costituzionale delle norme che la disciplinano. Ma cio' gli e' consentito unicamente al fine di accertare l'inesistenza di vizi relativi alla propria costituzione, tali da determinare nullita' insanabile e rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 158 c.p.c. Pertanto, il pretore destinato a supplire un collega, titolare di altra pretura, non puo' estendere il suo esame alla legittimita' delle norme regolatrici della astensione del giudice, concernenti bensi' la ragione dell'impedimento del collega che era stato chiamato a sostituire, ma prive di diretta e necessaria rilevanza in ordine alla legittimita' della propria nomina. In conseguenza la questione sollevata relativamente agli artt. 51 del c.p.c. e 78 delle disposizioni di attuazione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.
Massima n. 7730
Il divieto di costituzione del giudice a posteriori, in relazione a regiudicanda gia' insorta, non puo' estendersi anche all'ipotesi in cui, ferma la competenza dell'organo giudicante precostituito per legge, si renda necessaria, per cause previste o disciplinate dalla legge, la sostituzione di un giudice. La continuita' e speditezza della funzione giurisdizionale esige che nei casi di mancanza o impedimento del titolare di un ufficio giudiziario possa provvedersi, specie se in via temporanea o contingente, mediante supplenze, sostituzioni, applicazioni. Ne' si puo' pretendere che a tal fine la legge determini procedimenti automatici, escludendo qualsiasi discrezionalita' di scelta da parte degli organi investiti di funzioni di direzione. E', pertanto, infondata, in relazione all'art. 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102, primo co., dell'ordinamento giudiziario che disciplina la sostituzione del titolare di una pretura, attribuendo al Presidente del Tribunale il potere di destinare temporaneamente, per la sostituzione, altro pretore del circondario.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del codice di procedura civile e dell'art. 78 delle disposizioni per l'attuazione di detto codice;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione dall'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI- EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
Testo integrale
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