Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1975

Corte cost., sent. 25 marzo 1975, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
71/1975
Data di deposito
25 marzo 1975
Data di decisione
20 marzo 1975
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Astuti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:71

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7729

Ancorche' il giudizio sulla rilevanza appartenga al giudice a quo, la Corte costituzionale puo' controllarne la motivazione, quando essa appaia manifestamente inadeguata. Il magistrato, prima di procedere alla cognizione della causa, ha certamente il potere-dovere di verificare la regolare costituzione dell'organo giudicante, anche in rapporto alla legittimita' costituzionale delle norme che la disciplinano. Ma cio' gli e' consentito unicamente al fine di accertare l'inesistenza di vizi relativi alla propria costituzione, tali da determinare nullita' insanabile e rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 158 c.p.c. Pertanto, il pretore destinato a supplire un collega, titolare di altra pretura, non puo' estendere il suo esame alla legittimita' delle norme regolatrici della astensione del giudice, concernenti bensi' la ragione dell'impedimento del collega che era stato chiamato a sostituire, ma prive di diretta e necessaria rilevanza in ordine alla legittimita' della propria nomina. In conseguenza la questione sollevata relativamente agli artt. 51 del c.p.c. e 78 delle disposizioni di attuazione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

Massima n. 7730

Il divieto di costituzione del giudice a posteriori, in relazione a regiudicanda gia' insorta, non puo' estendersi anche all'ipotesi in cui, ferma la competenza dell'organo giudicante precostituito per legge, si renda necessaria, per cause previste o disciplinate dalla legge, la sostituzione di un giudice. La continuita' e speditezza della funzione giurisdizionale esige che nei casi di mancanza o impedimento del titolare di un ufficio giudiziario possa provvedersi, specie se in via temporanea o contingente, mediante supplenze, sostituzioni, applicazioni. Ne' si puo' pretendere che a tal fine la legge determini procedimenti automatici, escludendo qualsiasi discrezionalita' di scelta da parte degli organi investiti di funzioni di direzione. E', pertanto, infondata, in relazione all'art. 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102, primo co., dell'ordinamento giudiziario che disciplina la sostituzione del titolare di una pretura, attribuendo al Presidente del Tribunale il potere di destinare temporaneamente, per la sostituzione, altro pretore del circondario.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del codice di procedura civile e dell'art. 78 delle disposizioni per l'attuazione di detto codice;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione dall'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI- EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

Testo integrale

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