Corte costituzionale

Sentenza n. 67/1975

Corte cost., sent. 25 marzo 1975, n. 67

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
67/1975
Data di deposito
25 marzo 1975
Data di decisione
20 marzo 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:67

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 4, legge n. 138 del 11 gennaio 1943

Parametri

Massime

Massima n. 7717

La legge istitutiva dell'I.N.A.M. 11 gennaio 1943, n. 138, non solo ha inteso modificare gli organismi mutualistici esistenti nei diversi settori produttivi, dando vita ad un sistema generalizzato ed uniforme di assistenza, ma anche attribuito ad un ente di diritto pubblico l'onere della corresponsione delle prestazioni in tutti i casi non coperti per legge da altre forme previdenziali, il che sta a significare che l'assistenza da parte dell'ente e' tassativamente dovuta a copertura del danno economico che il lavoratore affetto da malattia e' costretto a subire per la impossibilita' di svolgere una normale attivita' lavorativa. Essa si presenta quindi come derogatoria della disciplina corporativa instaurata con l'art. 19 del contratto confederale del 2 gennaio 1939 - che non recepisce, ed al quale, malgrado vi faccia riferimento, non conferisce forza di legge - cosi' come e' derogatoria delle analoghe disposizioni contenute in altri contratti collettivi stipulati in materia, e idonea a garantire a tutti i lavoratori quel trattamento assistenziale in caso di malattia che ha trovato riconoscimento come diritto nella Costituzione. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, quarto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138 - nella parte in cui si riferisce all'art. 19, lett. a, del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 per gli operai dell'industria che esclude l'indennita' di malattia quando questa dipenda da fatto colposo dell'assicurato - sollevata in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost.

Massima n. 7718

Posto che i contratti collettivi di lavoro stipulati nel periodo fascista, come gli altri atti normativi previsti dall'art. 5 delle disposizioni sulla legge in generale, non avevano forza di legge nel sistema in cui sorsero, tanto che non potevano derogare neanche alle disposizioni imperative dei regolamenti; e che l'art. 43 del d.l.l. 23 novembre 1944, n. 369, non diede alle norme predette forza di legge ma si limito' a mantenere inalterata per l'avvenire la loro originaria efficacia, e' senz'altro da escludersi che esse acquistino tale forza per effetto di un mero richiamo contenuto in una disposizione legislativa. Cfr.: sentt. n. 72 del 1971 e n. 246 del 1974.

Massima n. 7719

Rientra nei compiti del giudice di merito valutare la legittimita' della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.A.M. 10 aprile 1963 (regolamento delle prestazioni economiche agli assicurati) che ha disposto l'esclusione della indennita' per le malattie provocate da fatti gravemente colposi dell'assicurato, atteso che la legge istitutiva dell'Ente 11 gennaio 1943, n. 138, non gli riconosce alcun potere normativo per disciplinare la materia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nella parte in cui si riferisce all'art. 19, lett. a, del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 per gli operai dell'industria, sollevata, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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