Corte costituzionale
Sentenza n. 65/1975
Corte cost., sent. 12 marzo 1975, n. 65
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 65/1975
- Data di deposito
- 12 marzo 1975
- Data di decisione
- 5 marzo 1975
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:65
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 740 del 9 maggio 1961
Parametri
Massime
Massima n. 7714
L'eventuale contrasto di norme di decreti delegati attributivi di efficacia erga omnes a contratti collettivi in base alla legge n. 741 del 1959, con norme imperative di legge e a maggior ragione con precetti costituzionali, non da' luogo ad una questione di competenza della Corte costituzionale, ma ad un problema di mera interpretazione, rimessa secondo i principi al giudice ordinario. Va percio' dichiarata inammissibile la questione sollevata, per preteso eccesso di delega, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nei confronti del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 740, nella parte in cui si riferisce all'art. 6, comma terzo, del contratto collettivo di lavoro 26 settembre 1959 per gli operai edili della provincia di Pavia (del quale si era contestata la legittimita' per aver predeterminato l'istituto di credito presso il quale gli imprenditori del settore erano obbligati ad effettuare il previsto accantonamento di percentuali di paga per gratifica natalizia, ferie e festivita'). Cfr: sentt. n. 107 del 1962, n. 129 del 1963 e n. 120 del 1974
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 740 (nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 6, comma terzo, del contratto collettivo provinciale di lavoro 26 settembre 1959 per gli operai edili della provincia di Pavia), sollevata dal pretore di Mede, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze