Corte costituzionale

Sentenza n. 65/1975

Corte cost., sent. 12 marzo 1975, n. 65

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
65/1975
Data di deposito
12 marzo 1975
Data di decisione
5 marzo 1975
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:65

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 740 del 9 maggio 1961

Parametri

Massime

Massima n. 7714

L'eventuale contrasto di norme di decreti delegati attributivi di efficacia erga omnes a contratti collettivi in base alla legge n. 741 del 1959, con norme imperative di legge e a maggior ragione con precetti costituzionali, non da' luogo ad una questione di competenza della Corte costituzionale, ma ad un problema di mera interpretazione, rimessa secondo i principi al giudice ordinario. Va percio' dichiarata inammissibile la questione sollevata, per preteso eccesso di delega, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nei confronti del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 740, nella parte in cui si riferisce all'art. 6, comma terzo, del contratto collettivo di lavoro 26 settembre 1959 per gli operai edili della provincia di Pavia (del quale si era contestata la legittimita' per aver predeterminato l'istituto di credito presso il quale gli imprenditori del settore erano obbligati ad effettuare il previsto accantonamento di percentuali di paga per gratifica natalizia, ferie e festivita'). Cfr: sentt. n. 107 del 1962, n. 129 del 1963 e n. 120 del 1974

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 740 (nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 6, comma terzo, del contratto collettivo provinciale di lavoro 26 settembre 1959 per gli operai edili della provincia di Pavia), sollevata dal pretore di Mede, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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