Corte costituzionale
Sentenza n. 62/1975
Corte cost., sent. 12 marzo 1975, n. 62
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 62/1975
- Data di deposito
- 12 marzo 1975
- Data di decisione
- 5 marzo 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:62
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Campania del 13 febbraio 1974
Parametri
Massime
Massima n. 7709
In applicazione dell'art. 133, comma secondo, della Costituzione, nell'ipotesi in cui manchi una normativa che consenta l'effettuazione del referendum consultivo, previsto per la consultazione delle popolazioni interessate alla costituzione di nuovi comuni, la Regione puo' procedervi mediante legge regionale: e' tuttavia necessario che, nei limiti di compatibilita', vengano rispettati gli artt. 33 ss. del t.u. della legge comunale e provinciale del 1934. Infatti, ove dovesse ritenersi che in tale ipotesi la Regione non abbia il potere di provvedere alla costituzione di nuovi comuni, gli interessi che sottostanno al precetto costituzionale e che sono considerati di portata regionale, verrebbero ad essere in atto - vale a dire sino a quando non fosse emanata una normativa specifica in tema di referendum consultivo - privi di una concreta tutela, dato che non potrebbe la Regione, e tanto meno lo Stato, procedere alla istituzione, nel territorio di competenza di nuovi comuni. Di conseguenza e' giustificata l'interpretazione che rifletta codesta esigenza di tutela. Non e' fondata, in riferimento all'art. 133, comma secondo, Cost. ed all'art. 60 dello Statuto della Regione Campania approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348, la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale approvata il 28 luglio 1973 e riapprovata il 12 febbraio 1974 dal Consiglio regionale della Campania, recante "ricostituzione in Comune autonomo della frazione di San Marco Evangelista".
Massima n. 7710
Alla Corte, in sede di controllo della legittimita' costituzionale di una legge regionale, e' riservato il compito di accertare, in relazione alla concreta fattispecie, se il procedimento seguito dalla Regione sia conforme a Costituzione, e specificamente alle disposizioni indicate come parametro, senza poter sindacare il merito del provvedimento legislativo riservato alla discrezionale valutazione degli interessi in gioco da parte del competente organo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale approvata il 28 luglio 1973 e riapprovata il 13 febbraio 1974 dal Consiglio regionale della Campania, recante: "Ricostituzione in comune autonomo della frazione di San Marco Evangelista", questione sollevata, in riferimento all'art. 133, comma secondo, della Costituzione ed all'art. 60 dello Statuto regionale, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
Testo integrale
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