Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1975

Corte cost., sent. 16 gennaio 1975, n. 6

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
6/1975
Data di deposito
16 gennaio 1975
Data di decisione
9 gennaio 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:6

Norme oggetto del giudizio

  • art. 666, comma 1, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 7587

Il criterio di determinazione della competenza di cui all'art. 666 c.p.p., non contrasta con l'art. 25 Cost.. Infatti nella fase del procedimento di estradizione che e' assistita dalla garanzia giurisdizionale la competenza spetta ad organi della Corte d'appello nel cui distretto si trova l'imputato o il condannato, secondo un criterio che ha il suo fondamento nel rapporto materiale e temporaneo tra l'estradando ed un determinato luogo in cui lo stesso si trova nel momento in cui perviene la formale richiesta di estradizione. Cosi' intesa la norma la determinazione della competenza e' posta in astratto prima che la specifica e concreta regiudicanda insorga. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 25, primo comma, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 666, comma primo, c.p.p., nella parte in cui attribuisce la competenza per il procedimento di estradizione alla sezione istruttoria della Corte d'appello nel cui distretto si trova l'imputato o il condannato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 666, comma primo, del codice di procedura penale "nella parte in cui attribuisce la competenza per il procedimento di estradizione alla sezione istruttoria della Corte d'appello nel cui distretto si trova l'imputato o il condannato" questione sollevata, in riferimento all'art. 25, comma primo, della Costituzione, dalla sezione istruttoria della Corte di appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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