Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1975

Corte cost., sent. 6 marzo 1975, n. 49

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
49/1975
Data di deposito
6 marzo 1975
Data di decisione
20 febbraio 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:49

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7686

La facolta' del giudice di concedere la sospensione condizionale della pena subordinatamente all'effettiva riparazione del danno cagionato dal reato previsto dall'art. 165 c.p. non contrasta con l'art. 3 Cost., poiche' risponde ad una apprezzabile esigenza di politica legislativa tendente ad eliminare le conseguenze dannose degli illeciti penali ed a garantire che il comportamento del reo, dopo la condanna, si adegui a quel processo di ravvedimento che costituisce lo scopo precipuo dell'istituto stesso della sospensione condizionale della pena . E cio' tenuto anche conto che l'art. 165 c.p. riconosce al giudice il potere di subordinare o meno all'adempimento dell'obbligo di risarcimento la sospensione della pena, a seguito della valutazione della capacita' economica del condannato, potere che costituisce mezzo idoneo per evitare che si realizzi in concreto un trattamento di sfavore a carico del reo in funzione delle sue condizioni economiche.

Massima n. 7687

Le norme che impongono oneri patrimoniali per il raggiungimento di determinati fini comportano inevitabilmente, nella loro applicazione, una diversa possibilita' di utilizzazione secondo la diversa condizione economica dei soggetti che quei fini si propongono di conseguire. Da cio' non deriva, peraltro, che sempre ed in ogni caso norme di tale contenuto e di siffatta struttura si pongano in contrasto col principio di eguaglianza. Invero la disparita' di trattamento vietata dall'art. 3 Cost. puo' riconoscersi sussistente quando, rendendo impossibile al soggetto non abbiente il soddisfacimento dell'onere patrimoniale imposto dalla legge, costituisca ostacolo al positivo esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione, ovvero quando la norma venga a determinare situazioni di privilegio o di svantaggio in difetto di una giustificazione ragionevolmente desumibile da esigenze obiettive.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 del codice penale, nella parte in cui consente al giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, sollevata con ordinanza del tribunale di Gorizia del 16 giugno 1972, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI- MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

Testo integrale

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