Corte costituzionale
Sentenza n. 49/1975
Corte cost., sent. 6 marzo 1975, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 49/1975
- Data di deposito
- 6 marzo 1975
- Data di decisione
- 20 febbraio 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:49
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 7686
La facolta' del giudice di concedere la sospensione condizionale della pena subordinatamente all'effettiva riparazione del danno cagionato dal reato previsto dall'art. 165 c.p. non contrasta con l'art. 3 Cost., poiche' risponde ad una apprezzabile esigenza di politica legislativa tendente ad eliminare le conseguenze dannose degli illeciti penali ed a garantire che il comportamento del reo, dopo la condanna, si adegui a quel processo di ravvedimento che costituisce lo scopo precipuo dell'istituto stesso della sospensione condizionale della pena . E cio' tenuto anche conto che l'art. 165 c.p. riconosce al giudice il potere di subordinare o meno all'adempimento dell'obbligo di risarcimento la sospensione della pena, a seguito della valutazione della capacita' economica del condannato, potere che costituisce mezzo idoneo per evitare che si realizzi in concreto un trattamento di sfavore a carico del reo in funzione delle sue condizioni economiche.
Massima n. 7687
Le norme che impongono oneri patrimoniali per il raggiungimento di determinati fini comportano inevitabilmente, nella loro applicazione, una diversa possibilita' di utilizzazione secondo la diversa condizione economica dei soggetti che quei fini si propongono di conseguire. Da cio' non deriva, peraltro, che sempre ed in ogni caso norme di tale contenuto e di siffatta struttura si pongano in contrasto col principio di eguaglianza. Invero la disparita' di trattamento vietata dall'art. 3 Cost. puo' riconoscersi sussistente quando, rendendo impossibile al soggetto non abbiente il soddisfacimento dell'onere patrimoniale imposto dalla legge, costituisca ostacolo al positivo esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione, ovvero quando la norma venga a determinare situazioni di privilegio o di svantaggio in difetto di una giustificazione ragionevolmente desumibile da esigenze obiettive.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 del codice penale, nella parte in cui consente al giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, sollevata con ordinanza del tribunale di Gorizia del 16 giugno 1972, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI- MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
Testo integrale
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