Corte costituzionale
Sentenza n. 44/1975
Corte cost., sent. 6 marzo 1975, n. 44
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 44/1975
- Data di deposito
- 6 marzo 1975
- Data di decisione
- 20 febbraio 1975
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:44
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 1, legge n. 1497 del 29 giugno 1939
Parametri
Massime
Massima n. 7680
Va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale di una norma che il giudice a quo non deve ne' direttamente, ne' indirettamente applicare perche' estranea al thema decidendum. (Nella specie il pretore, nel corso di un procedimento per il reato di cui all'art. 734 cod.pen., aveva sollevato - in riferimento all'art. 9, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, primo comma, legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali - in base al quale, in caso di inottemperanza agli obblighi ed agli ordini imposti dalla legge stessa, indipendentemente dalle sanzioni penali, il Ministro della pubblica istruzione ha facolta' di ordinare la demolizione ovvero di imporre il pagamento di una somma mantenendo l'opera abusiva - sotto il profilo che ammettendo la sanatoria amministrativa nella generalita' dei casi detta disposizione comporterebbe un'attenuazione della tutela del paesaggio; la Corte ha escluso la rilevanza della questione osservando che il giudice rimettente non doveva applicare la norma impugnata, la quale veniva in considerazione solo per l'attribuzione del potere alla P.A. indipendentemente da quello dell'autorita' giudiziaria). Cfr.: sentt. nn. 45 e 60 del 1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), sollevata dal pretore di Muro Lucano, con ordinanza 24 febbraio 1973, in riferimento all'art. 9, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI- EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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