Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1975

Corte cost., sent. 6 marzo 1975, n. 44

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
44/1975
Data di deposito
6 marzo 1975
Data di decisione
20 febbraio 1975
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:44

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 1, legge n. 1497 del 29 giugno 1939

Parametri

Massime

Massima n. 7680

Va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale di una norma che il giudice a quo non deve ne' direttamente, ne' indirettamente applicare perche' estranea al thema decidendum. (Nella specie il pretore, nel corso di un procedimento per il reato di cui all'art. 734 cod.pen., aveva sollevato - in riferimento all'art. 9, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, primo comma, legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali - in base al quale, in caso di inottemperanza agli obblighi ed agli ordini imposti dalla legge stessa, indipendentemente dalle sanzioni penali, il Ministro della pubblica istruzione ha facolta' di ordinare la demolizione ovvero di imporre il pagamento di una somma mantenendo l'opera abusiva - sotto il profilo che ammettendo la sanatoria amministrativa nella generalita' dei casi detta disposizione comporterebbe un'attenuazione della tutela del paesaggio; la Corte ha escluso la rilevanza della questione osservando che il giudice rimettente non doveva applicare la norma impugnata, la quale veniva in considerazione solo per l'attribuzione del potere alla P.A. indipendentemente da quello dell'autorita' giudiziaria). Cfr.: sentt. nn. 45 e 60 del 1972.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), sollevata dal pretore di Muro Lucano, con ordinanza 24 febbraio 1973, in riferimento all'art. 9, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI- EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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