Corte costituzionale

Sentenza n. 37/1975

Corte cost., sent. 25 febbraio 1975, n. 37

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
37/1975
Data di deposito
25 febbraio 1975
Data di decisione
20 febbraio 1975
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:37

Norme oggetto del giudizio

  • art. 51, comma 1, legge n. 313 del 18 marzo 1968
  • art. 63, comma 1, legge n. 648 del 10 agosto 1950

Parametri

Massime

Massima n. 7669

L'art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 ed il corrispondente art. 51, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, che, in tema di trattamento pensionistico degli orfani di guerra maggiorenni, dispongono che la pensione spetta solo se essi siano divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro prima di aver raggiunto la maggiore eta' oppure prima della data di cessazione del diritto da parte del genitore, prevedono limitazioni che non si armonizzano con le altre norme della legge pensionistica di guerra le quali - per evidenti ragioni di ordine naturale ed etico - assicurano agli orfani, in quanto discendenti immediati del de cuius, un trattamento di particolare favore anteponendosi a tutti gli altri parenti (genitori, assimilati e collaterali) nell'ordine di vocazione al diritto a pensione ed assicurando loro una pensione di maggior consistenza economica.

Massima n. 7670

L'art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 ed il corrispondente art. 51, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, i quali escludono dal diritto a pensione indiretta di guerra gli orfani maggiorenni divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro dopo la maggiore eta' o dopo la data di cessazione del diritto da parte del genitore contrastano col principio di eguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., in quanto pongono in essere un trattamento che e' diverso rispetto a quello riservato dalla legislazione pensionistica ai genitori e assimilati (allevatore, patrigno e matrigna) il cui diritto a pensione indiretta non e' subordinato a limitazioni di ordine temporale in ordine alla insorgenza dell'inabilita' a proficuo lavoro. Al padre o all'assimilato infatti la pensione spetta quando abbiano compiuto il cinquantottesimo anno di eta' o siano comunque inabili; mentre per la madre, allevatrice o matrigna non sono prescritte condizioni di eta' o inabilita' essendo sufficiente lo stato di vedovanza o quello di separazione legale senza diritto ad alimenti (artt. 71 legge n. 648 e 64 legge n. 313).

Massima n. 7671

L'art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 ed il corrispondente art. 51, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, i quali escludono dal diritto a pensione indiretta di guerra gli orfani maggiorenni divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro dopo la maggiore eta' o dopo la data di cessazione del diritto da parte del genitore, contrastano col principio di eguaglianza enunciato nell'art. 3 Cost. in quanto la distinzione da tali norme operata nell'ambito della stessa categoria tra orfani che siano divenuti inabili ad una certa data (prima della maggiore eta' oppure prima della morte del genitore) ed orfani la cui inabilita' sia successivamente insorta e' fonte di discriminazione di situazioni che sono invece oggettivamente identiche.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra", e del corrispondente art. 51, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, limitatamente alla parte in cui subordinano il diritto alla pensione indiretta di guerra dei figli e delle figlie maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che siano divenuti tali prima di aver raggiunto la maggiore età oppure prima della data di cessazione del diritto del genitore.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI- EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

Testo integrale

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