Corte costituzionale

Sentenza n. 36/1975

Corte cost., sent. 25 febbraio 1975, n. 36

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
36/1975
Data di deposito
25 febbraio 1975
Data di decisione
20 febbraio 1975
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:36

Norme oggetto del giudizio

  • art. 75, legge n. 313 del 18 marzo 1968
  • art. 77, legge n. 648 del 10 agosto 1950

Parametri

Massime

Massima n. 7665

La pensione indiretta di guerra dei membri della famiglia di origine del militare o del civile deceduto ha un innegabile carattere alimentare in quanto per la concessione della stessa la legge esige che a tali soggetti, in conseguenza della morte del militare o del civile, siano venuti a mancare i necessari mezzi di sussistenza.

Massima n. 7666

Il trattamento pensionistico indiretto di guerra riservato dagli artt. 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e 75 della legge 18 marzo 1968, n. 313, ai collaterali maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro del militare o del civile deceduto e' deteriore rispetto a quello previsto rispettivamente dagli artt. 71 e 64 delle citate leggi per i genitori ed i soggetti a questi assimilati (allevatori, patrigno e matrigna) in quanto per i primi il requisito di inabilita' deve sussistere a date di riferimento ben precise (ossia al momento della morte del militare o del civile o dopo tale data ma prima del raggiungimento della maggiore eta' o, infine, prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi al collaterale la pensione gia' liquidata al padre o alla madre - sicche' restano esclusi dal diritto a pensione i collaterali divenuti inabili successivamente agli eventi anzidetti -) mentre per i genitori (ed ancor piu' per i soggetti ad essi assimilati - che non sono peraltro legati da vincoli di sangue col militare o civile deceduto e seguono i collaterali nell'ordine di vocazione stabilito dalla legge per l'attribuzione del diritto a pensione -) il requisito di inabilita' non e' ancorato ad alcun specifico momento o evento giacche' la legge stabilisce che la pensione indiretta e' concessa al padre che abbia compiuto 58 anni di eta' o sia comunque inabile, nonche' alla madre vedova, prescindendo dalle condizioni di eta' ed inabilita' ed in tutto simile e' il trattamento fatto dalla stessa legge alla categoria degli assimilati ai genitori.

Massima n. 7667

L'art. 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e corrispondente art. 75 della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313 che disciplinano il trattamento pensionistico indiretto di guerra dei collaterali maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro attuano una evidente discriminazione nell'ambito della stessa categoria dei collaterali giacche', se la legge collega il riconoscimento del diritto a pensione alla presenza di un reale stato di bisogno e se questo discende dalla inabilita' nessuna razionale giustificazione puo' attribuirsi alla operata distinzione fra collaterali a seconda del momento in cui il requisito di invalidita' insorga non essendovi obbiettiva diversita' di situazione tra collaterale che sia inabile alle date indicate dalle norme (ossia al momento della morte del militare o del civile o dopo tale data, ma prima del raggiungimento della maggiore eta' o, infine, prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi al collaterale la pensione gia' liquidata ai genitori) e collaterale maggiorenne che divenga inabile in data successiva agli eventi anzidetti, ricorrendo in entrambi i casi, infatti, il requisito dello stato di bisogno che il legislatore ha assunto a presupposto indispensabile per la concessione del trattamento pensionistico di guerra.

Massima n. 7668

Va dichiarata l'incostituzionalita', per contrasto col principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., dell'art. 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e del corrispondente art. 75 della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313 limitatamente alla parte in cui subordinano il diritto alla pensione indiretta di guerra dei fratelli e sorelle maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che l'inabilita' sussista alla data del decesso del militare o del civile o che divengano inabili anche dopo tale data ma prima di raggiungere la maggiore eta' o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione gia' liquidata al padre o alla madre.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra", e del corrispondente art. 75 della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, limitatamente alla parte in cui su ordinano il diritto alla pensione indiretta di guerra dei fratelli e sorelle maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che l'inabilità sussista alla data del decesso del militare o del civile o che divengano inabili anche dopo tale data ma prima di raggiungere la maggiore età o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

Testo integrale

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