Corte costituzionale

Sentenza n. 35/1975

Corte cost., sent. 25 febbraio 1975, n. 35

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
35/1975
Data di deposito
25 febbraio 1975
Data di decisione
20 febbraio 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:35

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, legge n. 765 del 6 agosto 1967
  • art. 41, lett.a, legge n. 1150 del 17 agosto 1942

Parametri

Massime

Massima n. 7663

Rientra nella competenza del Pretore modificare i termini della imputazione originaria. Non e', quindi, fondata l'eccezione di inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41, lett. a, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) - sostituito dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 - eccezione proposta dall'Avvocatura Generale dello Stato sotto il profilo che dagli atti del procedimento penale risultava la diversa imputazione del reato previsto dall'art. 41, lett. b, della citata legge n. 1150 del 1942.

Massima n. 7664

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41, lett. a, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) - sostituito dall'art. 13 legge 6 agosto 1967, n. 765 sollevata dal Pretore di Bordighera, con ordinanza 14 luglio 1972, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. I lavori costituiti da una consistente e vasta modifica degli interni, atta anche a mutare profondamente la destinazione dei locali dell'edificio, richiedono la licenza edilizia - a termini dell'art. 31, primo comma, legge 17 agosto 1942, n. 1150 (modificato dall'art. 13 legge 6 agosto 1967, n. 765) - dato che essi modificano l'edificio preesistente e non sono di modica entita'. (Nella specie il Pretore di Bordighera aveva affermato che l'art. 41, lett. a, legge n. 1150 del 1942 era in contrasto con il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, in quanto considerava illecito penale l'inosservanza delle modalita' esecutive, fissate nella licenza edilizia, anche quando si trattava di lavori di modifica degli interni di fabbricati che - se effettuati senza licenza, in violazione di norme di regolamenti edilizi comunali, nella specie, dell'art. 2 regolamento edilizio del Comune di Bordighera - costituirebbero mero illecito amministrativo).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, lett. a, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) - sostituito dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 - sollevata dal pretore di Bordighera, con ordinanza 14 luglio 1972, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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