Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1975

Corte cost., sent. 25 febbraio 1975, n. 33

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
33/1975
Data di deposito
25 febbraio 1975
Data di decisione
20 febbraio 1975
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:33

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25, legge n. 153 del 30 aprile 1969
  • art. 18, legge n. 1047 del 26 ottobre 1957
  • art. 18, comma 2, legge n. 1047 del 26 ottobre 1957

Parametri

Massime

Massima n. 7659

L'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nella parte in cui limita il diritto alla pensione di riversibilita' a favore di superstiti (vedova e orfani) del capo di famiglia aziendale (colonia o mezzadrile) escludendolo per i superstiti degli altri eventuali componenti della famiglia stessa e' costituzionalmente illegittimo, per l'ingiusta discriminazione e l'arbitraria preclusione della pensione di riversibilita' nei confronti di un lavoratore deceduto, effettuate solo perche' questi non era il capo della famiglia aziendale. L'ulteriore differente trattamento tra superstiti del capo della famiglia aziendale e quelli degli altri lavoratori posto dal cit. art. 18 della legge n. 1047 del 1957 e conservato dall'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per i casi di decesso anteriori alla sua entrata in vigore, non viola invece il principio di eguaglianza. Alla stregua dei principi affermati con sent. n. 128 del 1973 della Corte, trattasi anche qui di una scelta politica legislativa diretta a realizzare l'ampliamento della tutela previdenziale, con una gradualita' di passaggi, richiesta dalle disponibilita' finanziarie. In base allo stesso criterio e' da ritenersi infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, primo comma, della legge n. 153 del 1969, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui riconosce il trattamento di riversibilita' alla vedova del coltivatore diretto deceduto dopo l'entrata in vigore della legge, solo se il coniuge era titolare di pensione o lo era con decorrenza 1 gennaio 1970 o successiva.

Massima n. 7660

L'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nella parte in cui richiede il requisito di invalidita' per il riconoscimento del diritto a pensione di riversibilita' della vedova del coltivatore diretto, mezzadro o colono, e l'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui conferma tale disciplina per i casi di decessi anteriori alla sua entrata in vigore, non viola il principio di eguaglianza per disparita' di trattamento rispetto alla vedova del lavoratore dipendente. La differente normativa trova la sua ragion d'essere nel fatto che la vedova del lavoratore agricolo autonomo, in quanto contribuisce col suo lavoro all'azienda familiare, ha una sua propria tutela assicurativa e previdenziale. L'esclusione della pensione di riversibilita', in aggiunta a quella diretta, era consona al sistema in cui si collocava la disposizione del 1957 e non comportava alcuna violazione del principio di eguaglianza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), nella parte in cui limita il diritto alla pensione di riversibilità ai superstiti (vedova ed orfani) del capo della famiglia aziendale, escludendolo per i superstiti degli altri eventuali componenti della famiglia stessa;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nonché dell'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Potenza, dai giudici del lavoro dei tribunali di Modena e di Macerata e dal pretore di Pescara con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

Testo integrale

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