Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1975

Corte cost., sent. 25 febbraio 1975, n. 30

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
30/1975
Data di deposito
25 febbraio 1975
Data di decisione
20 febbraio 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:30

Norme oggetto del giudizio

  • art. unico, legge n. 1115 del 11 dicembre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 7654

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1971, n. 1115 (Proroga del vincolo alberghiero e dei contratti di locazione di immobili adibiti all'esercizio di attivita' di natura commerciale od artigianale), sollevata dal Tribunale di Milano, con ordinanza 2 marzo 1972, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione. Invero, l'espropriazione per pubblica utilita' si realizza (come questa Corte ebbe a precisare con sentenza 8-14 febbraio 1962, n. 5) mediante un atto di autorita' che importa immediatamente il trasferimento della proprieta' per motivi di interesse generale da valutarsi con riguardo al singolo atto. E l'atto di autorita', in quanto atto di esercizio di un potere, deve essere giuridicamente disciplinato nei suoi elementi astratti, concreti e per quanto concerne la disciplina della sua attuazione. Non e' quindi, ammissibile un potere generale di espropriazione fuori di una specifica disciplina legislativa e della previsione di un atto tipico al quale sia connesso il verificarsi dell'effetto giuridico. L'espropriazione per motivi di interesse generale si riferisce a beni oggettivamente idonei a conseguire un interesse pubblico specificamente determinato (sentenza 26 febbraio 1959, n. 8) e non ad interessi sociali, economici e giuridici, attinenti alla struttura sociale. (Nella specie il Tribunale di Milano aveva affermato che il regime di proroga legale delle locazioni aveva attuato un trasferimento coattivo dei poteri costituenti il contenuto del diritto di proprieta' a favore di altro privato e in base a una valutazione astratta dell'interesse generale, laddove un trasferimento del genere non poteva operarsi se non a favore di enti pubblici e in base a una valutazione in concreto dell'interesse generale giusta quanto dispone l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1971, numero 1115 (Proroga del vincolo alberghiero e dei contratti di locazione di immobili adibiti all'esercizio di attività di natura commerciale od artigianale), sollevata dal tribunale di Milano, con ordinanza 2 marzo 1972, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze