Corte costituzionale
Sentenza n. 30/1975
Corte cost., sent. 25 febbraio 1975, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/1975
- Data di deposito
- 25 febbraio 1975
- Data di decisione
- 20 febbraio 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:30
Norme oggetto del giudizio
- art. unico, legge n. 1115 del 11 dicembre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 7654
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1971, n. 1115 (Proroga del vincolo alberghiero e dei contratti di locazione di immobili adibiti all'esercizio di attivita' di natura commerciale od artigianale), sollevata dal Tribunale di Milano, con ordinanza 2 marzo 1972, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione. Invero, l'espropriazione per pubblica utilita' si realizza (come questa Corte ebbe a precisare con sentenza 8-14 febbraio 1962, n. 5) mediante un atto di autorita' che importa immediatamente il trasferimento della proprieta' per motivi di interesse generale da valutarsi con riguardo al singolo atto. E l'atto di autorita', in quanto atto di esercizio di un potere, deve essere giuridicamente disciplinato nei suoi elementi astratti, concreti e per quanto concerne la disciplina della sua attuazione. Non e' quindi, ammissibile un potere generale di espropriazione fuori di una specifica disciplina legislativa e della previsione di un atto tipico al quale sia connesso il verificarsi dell'effetto giuridico. L'espropriazione per motivi di interesse generale si riferisce a beni oggettivamente idonei a conseguire un interesse pubblico specificamente determinato (sentenza 26 febbraio 1959, n. 8) e non ad interessi sociali, economici e giuridici, attinenti alla struttura sociale. (Nella specie il Tribunale di Milano aveva affermato che il regime di proroga legale delle locazioni aveva attuato un trasferimento coattivo dei poteri costituenti il contenuto del diritto di proprieta' a favore di altro privato e in base a una valutazione astratta dell'interesse generale, laddove un trasferimento del genere non poteva operarsi se non a favore di enti pubblici e in base a una valutazione in concreto dell'interesse generale giusta quanto dispone l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1971, numero 1115 (Proroga del vincolo alberghiero e dei contratti di locazione di immobili adibiti all'esercizio di attività di natura commerciale od artigianale), sollevata dal tribunale di Milano, con ordinanza 2 marzo 1972, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
Testo integrale
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