Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1975

Corte cost., sent. 25 febbraio 1975, n. 29

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
29/1975
Data di deposito
25 febbraio 1975
Data di decisione
20 febbraio 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:29

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 833 del 26 novembre 1969
  • art. 56, decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970

Parametri

Massime

Massima n. 7653

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (Norme relative alle locazioni degli immobili urbani) - cosi' come modificato dall'art. 56 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica), convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034 - sollevata dal Pretore di Latina con ordinanza 22 settembre 1972, in riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione. Questa Corte, con la sentenza n. 132 del 1972 citata dal Pretore di Latina, ha ritenuto che non sussiste la violazione del principio di eguaglianza prospettata sotto il profilo che dallo art. 1, secondo comma, della legge n. 833 del 1969 non sono stati prorogati anche i contratti stipulati successivamente al 1 dicembre 1969. Ha rilevato, in proposito, che la situazione dei conduttori che stipularono il contratto anteriormente al 1 dicembre 1969, e' obiettivamente diversa ed e' stata diversamente valutata dal legislatore; e che per i contratti stipulati in epoca successiva la situazione economica e di mercato, diversa da quella esistente al momento di riferimento della proroga dei contratti precedenti, giustificava una valutazione per sopperire ad altre esigenze, valutazioni che implicava una scelta di esclusiva competenza del legislatore. Tali considerazioni valgono con riferimento ai conduttori e ai locatori e non puo' ritenersi, quindi, nella fattispecie in esame, violato l'art. 3 della Costituzione. (Nella specie il Pretore di Latina aveva ritenuto che le citate norme sul regime vincolistico delle locazioni, in corso alla data del 1 dicembre 1969, di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione operavano una arbitraria ed ingiustificata discriminazione: fra conduttori aventi medesime esigenze abitative, assicurando solo a taluni di essi la prevalenza sulla volonta' dei locatori, in base alla data di inizio del contratto; e fra locatori, facendo gravare soltanto su alcuni di essi un medesimo onere di solidarieta' e limitando solo per alcuni di essi il diritto di proprieta' e l'autonomia contrattuale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (Norme relative alle locazioni degli immobili urbani) così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica), convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sollevata dal pretore di Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani) in riferimento agli artt. 3 e 47, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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