Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1975

Corte cost., sent. 6 febbraio 1975, n. 26

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
26/1975
Data di deposito
6 febbraio 1975
Data di decisione
6 febbraio 1975
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:26

Norme oggetto del giudizio

  • art. 131, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 7648

Non e' ammissibile, perche' non rilevante ai fini della decisione della causa pendente davanti al giudice a quo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (approvazione del t.u. delle leggi sulle imposte dirette) che prevede che ai fini della imposta complementare progressiva sul reddito i redditi della moglie si cumulano con quelli marito, questione sollevata limitatamente all'art. 29 della Costituzione e non pure in riferimento agli artt. 3, 31, 53 della stessa Carta che pure in ipotesi, avrebbe potuto legittimare il dubbio di legittimita' costituzionale della norma impugnata.

Massima n. 7649

La Corte, nonostante il giudizio di rilevanza emesso dal giudice a quo, puo' dichiarare inammissibile una questione di legittimita' costituzionale qualora risulti dalla stessa prospettazione del giudice a quo che non vi sia una rigorosa identita' tra l'oggetto della denuncia e della contestazione e il fatto reato. Non e' rilevante la questione di legittimita' costituzionale di una norma qualora dall'accoglimento della questione non deriverebbe, come erroneamente assunto dal giudice a quo, responsabilita' penale a carico di un soggetto per un comportamento che al tempo in cui fu effettuato non era considerato come reato e assumerebbe invece tale qualificazione a seguito della eventuale declaratoria di illegittimita' della norma impugnata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette) sollevata, in riferimento all'art. 29 della Costituzione, dal tribunale di Oristano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

LUIGI BROSIO - Cancelliere.

Testo integrale

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