Corte costituzionale
Sentenza n. 26/1975
Corte cost., sent. 6 febbraio 1975, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 26/1975
- Data di deposito
- 6 febbraio 1975
- Data di decisione
- 6 febbraio 1975
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:26
Norme oggetto del giudizio
- art. 131, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 7648
Non e' ammissibile, perche' non rilevante ai fini della decisione della causa pendente davanti al giudice a quo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (approvazione del t.u. delle leggi sulle imposte dirette) che prevede che ai fini della imposta complementare progressiva sul reddito i redditi della moglie si cumulano con quelli marito, questione sollevata limitatamente all'art. 29 della Costituzione e non pure in riferimento agli artt. 3, 31, 53 della stessa Carta che pure in ipotesi, avrebbe potuto legittimare il dubbio di legittimita' costituzionale della norma impugnata.
Massima n. 7649
La Corte, nonostante il giudizio di rilevanza emesso dal giudice a quo, puo' dichiarare inammissibile una questione di legittimita' costituzionale qualora risulti dalla stessa prospettazione del giudice a quo che non vi sia una rigorosa identita' tra l'oggetto della denuncia e della contestazione e il fatto reato. Non e' rilevante la questione di legittimita' costituzionale di una norma qualora dall'accoglimento della questione non deriverebbe, come erroneamente assunto dal giudice a quo, responsabilita' penale a carico di un soggetto per un comportamento che al tempo in cui fu effettuato non era considerato come reato e assumerebbe invece tale qualificazione a seguito della eventuale declaratoria di illegittimita' della norma impugnata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette) sollevata, in riferimento all'art. 29 della Costituzione, dal tribunale di Oristano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
LUIGI BROSIO - Cancelliere.
Testo integrale
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