Corte costituzionale

Sentenza n. 240/1975

Corte cost., sent. 17 dicembre 1975, n. 240

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
240/1975
Data di deposito
17 dicembre 1975
Data di decisione
10 dicembre 1975
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
OGGIONI
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:240

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 50 del 1° febbraio 1973
  • art. 9, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 50 del 1° febbraio 1973

Parametri

  • art. 134, Costituzione
  • art. 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 63, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 6, Costituzione

Massime

Massima n. 8114

Non e' ammissibile una questione di legittimita' costituzionale sollevata in via principale - nella specie della provincia autonoma di Bolzano - con la quale vengano denunciate violazioni che abbiano diretto ed esclusivo riferimento a disposizioni costituzionali, atteso che in tale ipotesi la dedotta violazione non si presenta come lesione della sfera di competenza della regione.

Massima n. 8115

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma terzo, del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50 (esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonche' per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1) limitatamente agli incisi "...qualora abbiano esercitato la facolta' prevista dall'art. 11, secondo comma, del citato testo unico n. 223 chiedendo l'iscrizione nelle liste elettorali per un comune della Regione Trentino Alto Adige..." e "...sempreche' abbiano esercitato la predetta facolta'", in riferimento agli artt. 2 (anche in relazione all'art. 6 della Costituzione), 4, 25, 56 e 63 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige (Testo Unico 31 agosto 1972, n. 670) ed al principio di tutela delle minoranze linguistiche. Appare, infatti, razionale e giustificato che per i cittadini residenti nel territorio della Regione Trentino Alto Adige l'esercizio del diritto elettorale attivo sia subordinato alla verificazione, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione di comizi elettorali, della condizione indicata dall'art. 9 del d.P.R. n. 50 del 1973.

Massima n. 8116

L'art. 6 della Costituzione costituisce un principio generale che sta a fondamento dell'art. 2 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige, del quale illumina il contenuto: conseguentemente e' ammissibile l'assunzione di detta norma come norma di raffronto in un giudizio principale di legittimita' costituzionale per il fatto che attraverso di essa viene richiamata come parametro la disposizione statutaria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma terzo, del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50 (esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei Consigli comunali della Provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1) limitatamente agli incisi "... qualora abbiano esercitato la facoltà prevista dall'art. 11, secondo comma, del citato testo unico n. 223, chiedendo l'iscrizione nelle liste elettorali per un Comune della Regione Trentino-Alto Adige..." e "... sempreché abbiano esercitato la predetta facoltà", questione sollevata con il ricorso in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 2, 3 e 48 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale ora detta, sollevata con il medesimo ricorso dalla stessa Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 2 (anche in relazione all'art. 6 della Costituzione), 4, 25, 56 e 63 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (testo unico 31 agosto 1972, n. 670) ed al principio di tutela delle minoranze linguistiche.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA- EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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