Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1975

Corte cost., sent. 5 febbraio 1975, n. 24

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
24/1975
Data di deposito
5 febbraio 1975
Data di decisione
23 gennaio 1975
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:24

Norme oggetto del giudizio

  • art. 186, comma 1, regio decreto n. 70 del 21 febbraio 1995
  • art. 11, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 833 del 13 agosto 1947

Parametri

Massime

Massima n. 7645

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 186, primo comma, del R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, (testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari) nel testo modificato dall'art. 11 del D.L.C.P.S. 13 agosto 1947 n. 833, nella parte in cui riduce di un quarto la pensione da corrispondersi alla moglie e alla prole dei dipendenti pubblici che hanno perduto il diritto a percepirla direttamente, per condanna penale o provvedimento disciplinare. Ed invero, se il lavoratore ha diritto ad una retribuzione che sia proporzionata alla qualita' e alla quantita' del suo lavoro (art. 36 Cost.), non puo' disconoscersi che una diminuzione, per qualsiasi causa, del suo trattamento retributivo (al quale si collega quello pensionistico), rompa quella proporzionalita' e infranga quindi una norma costituzionale.

Massima n. 7646

La questione di legittimita' costituzionale delle norme abrogate resta rilevante per il passato e cioe' in rapporto al periodo in cui permangono gli effetti delle norme abrogate. (Giurisprudenza costante).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 186, primo comma, del t.u. sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dall'art. 11 del d.l.C.P.S. 13 agosto 1947. n. 833, nella parte in cui riduce di un quarto la pensione da corrispondersi alla moglie e alla prole dei dipendenti pubblici che hanno perduto il diritto a percepirla direttamente.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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