Corte costituzionale

Sentenza n. 239/1975

Corte cost., sent. 17 dicembre 1975, n. 239

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
239/1975
Data di deposito
17 dicembre 1975
Data di decisione
10 dicembre 1975
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
OGGIONI
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:239

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, regio decreto legge n. 16 del 10 gennaio 1926
  • art. 2, decreto-legge n. 23 del 2 febbraio 1948
  • art. 3, decreto-legge n. 23 del 2 febbraio 1948
  • art. 5, decreto-legge n. 23 del 2 febbraio 1948
  • art. 1, decreto-legge n. 23 del 2 febbraio 1948

Parametri

  • art. 22, Costituzione
  • art. 26, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
  • art. 50, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
  • art. 2, Costituzione
  • art. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 2, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
  • art. 51, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
  • art. 6, Costituzione

Massime

Massima n. 8112

E' inammissibile, per difetto di legittimazione a promuoverla, la censura direttamente prospettata dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 22 Cost. avverso l'art. 1 del R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 16, che consente la revoca per indegnita' politica della concessione della cittadinanza italiana in seguito ad opzione effettuata a norma dei trattati di pace conseguenti la prima guerra mondiale. Invero, secondo la costante giurisprudenza della Corte, le Regioni e le Provincie autonome possono dedurre in ricorso soltanto violazione di norme costituzionali che si concretino in una lesione della sfera di competenza costituzionale loro garantita, mentre l'art. 22 della Costituzione ha un diverso oggetto, vietando la privazione della cittadinanza per motivi politici.

Massima n. 8113

Non contrastano con il principio di tutela delle minoranze linguistiche (nel significato risultante dall'art. 51 della legge costituzionale n. 1 del 1971, in relazione agli artt. 2, 26 e 50 della stessa legge, all'art. 2 dello Statuto per il Trentino Alto Adige e agli artt. 2 e 6 della Costituzione) gli artt. 1 e segg. (segnatamente 2, 3 e 5) del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, che subordinano a termini di decadenza l'istanza degli alto atesini diretta ad ottenere la revoca dell'opzione della cittadinanza tedesca (art. 1) o il riacquisto della cittadinanza italiana per coloro che avessero acquistata quella germanica (art. 2), ed escludono dal riacquisto (art. 5 in relazione all'art. 2) coloro che, tra l'altro, abbiano appartenuto alle SS o alla Gestapo, abbiano ricoperto cariche in altri organismi della Germania nazista o dimostrato fanatismo od odiosita' antitaliana o siano stati condannati come criminali di guerra o per collaborazionismo. Invero la subordinazione a termini di decadenza dell'istanza degli alto atesini diretta ad ottenere la revoca dell'opzione della cittadinanza tedesca o il riacquisto della cittadinanza italiana per quelli che avessero gia' acquistato quella germanica, non e' diversa dalla predisposizione di tanti altri termini di decadenza previsti dall'ordinamento giuridico italiano ed appare adeguata alle varie ipotesi considerate. La previsione di cui all'art. 5 del D.L. 2 febbraio 1948, n. 23, secondo cui e' possibile escludere dal riacquisto della cittadinanza italiana coloro che vi avessero volontariamente rinunciato ed acquistato quella germanica, appare come disposizione specifica e limitatrice dei poteri governativi rispetto all'art. 9 della legge generale 13 giugno 1912, n. 555, secondo cui il Governo puo' rendere inefficace il riacquisto della cittadinanza "per gravi motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato". Infatti nel caso degli alto atesini i motivi sono assai piu' circoscritti: occorre che le persone indicate nell'art. 2 del citato d.l. del 1948 abbiano ricoperto importanti incarichi nella SOD, nella ADEURST, nella ADO, abbiano fatto parte della Gestapo, siano stati ufficiali o sottufficiali delle SS; siano stati condannati come criminali di guerra o per collaborazionismo, si siano resi colpevoli di atti di crudelta' o di grave persecuzione in danno di cittadini italiani; abbiano dimostrato faziosita' nazista, fanatismo o odiosita' antitaliana nella propaganda per le opzioni tra il 23 giugno 1939 e il 5 maggio 1945 (art. 5 citato d.l. del 1948). Infine, piu' in generale, l'intera normativa impugnata (cit. d.l. n. 23 del 1948), apprezzata dalle autorita' austriache come contenente norme eque e liberali nei confronti degli optanti naturalizzati, non lede il principio di tutela del gruppo etnico minoritario perche', da un lato, assicura ogni garanzia gia' nella fase amministrativa mediante il parere di un'apposita commissione, composta in modo da tener conto delle esigenze del gruppo minoritario, e, dall'altro, i casi di esclusione dal riacquisto della cittadinanza degli alto atesini rispondono in generale agli stessi criteri che legittimano la perdita della cittadinanza secondo le leggi fondamentali vigenti in proposito in Italia ed in molti paesi europei.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, in riferimento all'art. 22 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del r.d.l. 10 gennaio 1926, n. 16 (convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898), per difetto di legittimazione a proporla da parte della Provincia ricorrente;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23 (contenente revisione delle opzioni degli alto atesini), sollevata, con il ricorso in epigrafe indicato, dalla Provincia di Bolzano, in riferimento agli artt. 51,2,26 e 50 della legge costituzionale n. 1 del 1971,2 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, 2 e 6 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO

ANTONIO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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