Corte costituzionale

Sentenza n. 232/1975

Corte cost., sent. 30 ottobre 1975, n. 232

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
232/1975
Data di deposito
30 ottobre 1975
Data di decisione
22 ottobre 1975
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Astuti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:232

Norme oggetto del giudizio

  • art. 189, trattato cee
  • all.E, legge n. 2248 del 20 marzo 1965
  • art. 189, comma 2, trattato cee

Parametri

Massime

Massima n. 8088

L'attribuzione di potesta' normativa agli organi delle Comunita' europee, con la corrispondente limitazione di quella propria dei singoli Stati membri, ha, quanto all'Italia, sicuro fondamento nell'art. 11 della Costituzione, che legittima le limitazioni dei poteri dello Stato a favore delle Comunita' in ordine all'esercizio delle funzioni legislativa, esecutiva e giurisdizionale.

Massima n. 8089

I regolamenti emanati dai competenti organi delle Comunita' europee (Consiglio e Commissione), ai sensi dell'art. 189 del Trattato di Roma, appartengono all'ordinamento proprio delle Comunita': il diritto di queste e il diritto interno dei singoli Stati membri possono configurarsi come sistemi giuridici autonomi e distinti, ancorche' coordinati secondo la ripartizione di competenze stabilita e garantita dai trattati istitutivi delle Comunita' e successivi.

Massima n. 8090

Esigenze fondamentali di eguaglianza e di certezza giuridica postulano che le norme comunitarie -non qualificabili come fonte di diritto internazionale, ne' di diritto straniero, ne' di diritto interno dei singoli Stati- debbano avere piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in tutti gli Stati membri, senza la necessita' di leggi di recezione e adattamento, come atti aventi forza e valore di legge in ogni Paese della Comunita', si' da entrare ovunque contemporaneamente in vigore e conseguire applicazione uguale ed uniforme nei confronti di tutti i destinatari.

Massima n. 8091

Risponde alla logica del sistema comunitario che i regolamenti delle Comunita' -sempreche' abbiano completezza di contenuto dispositivo, quale caratterizza di regola le norme intersoggettive-, come fonte immediata di diritti ed obblighi sia per gli Stati sia per i loro cittadini in quanto soggetti delle Comunita', non debbano essere oggetto di provvedimenti statali a carattere riproduttivo, integrativo o esecutivo, che possono comunque differirne o condizionarne l'entrata in vigore, e tanto meno sostituirsi ad essi, derogarvi o abrogarli, anche parzialmente. Cio', benintenso, salva la necessita' per gli Stati membri di emanare norme esecutive di organizzazione e concernenti modalita' di applicazione, richieste dagli stessi regolamenti comunitari o comunque indispensabili, ovvero provvedere alla copertura finanziaria di nuove o maggiori spese mediante variazioni di bilancio; fermo rimanendo peraltro che l'eventuale adempimento di simili obblighi da parte dello Stato non potrebbe costituire condizione o motivo di sospensione dell'applicabilita' della normativa comunitaria.

Massima n. 8092

Il vigente ordinamento non conferisce al giudice italiano il potere di disapplicare le norme interne successive, emanate con legge o con atti aventi valore di legge ordinaria, che risultano in contrasto con le norme comunitarie, nel presupposto d'una generale prevalenza del diritto comunitario sul diritto dello Stato. Certamente deve escludersi la possibilita' di una declaratoria di nullita' della legge successiva interna, dovendosi escludere che il trasferimento agli organi della Comunita' del potere di emanare norme giuridiche, sulla base d'un preciso criterio di ripartizione di competenze per determinate materie, "per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dai trattati" (cfr. art. 189 del Trattato di Roma), comporti come conseguenza una radicale privazione di efficacia della volonta' sovrana degli organi legislativi degli Stati membri, pur manifestata nelle materie riservate dai trattati alla normazione comunitaria; tale trasferimento fa sorgere, invece, il diverso problema della legittimita' costituzionale dei singoli atti legislativi. Non e' egualmente possibile configurare l'ipotesi della disapplicazione come effetto di una scelta tra norma comunitaria e norma interna, consentita di volta in volta al giudice italiano sulla base di una valutazione della rispettiva resistenza. Infatti, dovrebbe riconoscersi al giudice italiano non gia' la facolta' di scegliere tra piu' norme applicabili, bensi' quella di individuare la sola norma validamente applicabile, cio' che equivarrebbe ad ammettere il suo potere di accertare e dichiarare una incompetenza assoluta del nostro legislatore, sia pur limitatamente a determinate materie, potere che nel vigente ordinamento sicuramente non gli e' attribuito. Ne consegue che di fronte alla situazione determinata dalla emanazione di norme legislative italiane, le quali abbiano recepito e trasformato in legge interna regolamenti comunitari direttamente applicabili, il giudice e' tenuto a sollevare la questione della loro legittimita' costituzionale.

Massima n. 8093

Per quanto concerne le norme regolamentari interne, riproduttive di norme comunitarie, il riconoscimento della diretta ed immediata efficacia dei regolamenti C.E.E., allorche' fra questi e le norme interne si frapponga una legge dello Stato, non autorizza il giudice a disapplicare tali norme, in virtu' dei principi sanciti dagli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, che concernono i rapporti tra leggi e provvedimenti amministrativi appartenenti all'ordinamento interno.

Massima n. 8094

La successiva emanazione di norme legislative interne, anche se aventi lo stesso contenuto sostanziale dei regolamenti comunitari, comporta non soltanto la possibilita' di differirne, in tutto o in parte, l'applicazione, in aperto contrasto con l'art. 189, secondo comma, del Trattato di Roma, ma anche una ben piu' grave conseguenza, in quanto la trasformazione del diritto comunitario in diritto interno ne sottrae l'interpretazione in via definitiva alla Corte di giustizia delle Comunita', con palese violazione del regime stabilito dall'art. 177 dello stesso Trattato quale necessaria e fondamentale garanzia di uniformita' di applicazione in tutti gli Stati membri. Tale contrasto comporta violazione dell'art. 11 della nostra Costituzione, in base al quale l'Italia ha aderito alla Comunita' consentendo, in condizioni di parita' con gli altri Stati, le limitazioni di sovranita' richieste per la sua istituzione e per il conseguimento dei suoi fini di integrazione, solidarieta' e comune sviluppo economico e sociale degli Stati europei, e quindi anche di pace e giustizia fra le Nazioni. La violazione dello specifico disposto dell'art. 11 rende superfluo accertare se sussista anche violazione del principio enunciato nel primo comma dell'art. 10.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, del decreto legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, e dell'art. 16, primo comma, del decreto legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, e dell'art. 16, secondo comma, del decreto legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, limitatamente alla parte in cui hanno reso possibile al Governo di emanare norme regolamentari non necessarie per l'applicazione dei regolamenti C.e.e. 13 giugno 1967, n. 120, e 21 agosto 1967, n. 473;

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 34 del decreto legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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