Corte costituzionale

Sentenza n. 23/1975

Corte cost., sent. 5 febbraio 1975, n. 23

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
23/1975
Data di deposito
5 febbraio 1975
Data di decisione
23 gennaio 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:23

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 2, legge n. 300 del 20 maggio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 7643

L'art. 5, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, non sottopone il lavoratore ad un'ispezione personale coattiva, ma regola il compimento di una attivita' attinente alla procedura stabilita dalla legge per l'assenza del lavoratore dovuta ad infermita', procedura cui lo stesso lavoratore dipendente ha volontariamente dato causa con la denunzia del suo stato di infermita' e che gli puo' in qualunque momento interrompere rinunziando alla sua denunzia e non sottoponendosi al controllo della situazione sanitaria personale da lui dichiarata con conseguenze esclusivamente inerenti al rapporto di lavoro. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 13, commi primo e secondo, della Costituzione, dell'art. 5, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).

Massima n. 7644

L'art. 13 della Costituzione, diretto a difendere l'individuo di fronte alla potesta' coattiva dello Stato, non comprende ogni violazione o limitazione della liberta' personale, cui puo' essere sottoposto in vario modo il cittadino nello svolgimento della sua attivita', ma soltanto gli atti lesivi di quel diritto che trae la sua denominazione tradizionale dell'habeas corpus inteso come autonomia e disponibilita' della propria persona.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal pretore di Torino in riferimento all'articolo 13, commi primo e secondo, della Costituzione, dell'art. 5, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI-

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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