Corte costituzionale
Sentenza n. 224/1975
Corte cost., sent. 17 luglio 1975, n. 224
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 224/1975
- Data di deposito
- 17 luglio 1975
- Data di decisione
- 8 luglio 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:224
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 8047
Gli incaricati degli istituti assicuratori, preposti dall'art. 21 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 al controllo dell'adempimento di una serie di obblighi da parte del datore di lavoro, in nessuna norma vengono qualificati organi di polizia giudiziaria, diversamente dagli ispettori di lavoro ai quali l'art. 8 d.P.R. n. 520 del 1955 riconosce espressamente tale qualifica. Ne' questa puo' desumersi dai compiti ad essi affidati, trattandosi di funzioni esclusivamente di controllo in forma di verifica, compiute per conto e nell'interesse dell'istituto previdenziale, il quale e' parte del rapporto assicurativo, e che non implicano in alcun modo esercizio di poteri coercitivi penalmente rilevanti nei confronti del datore di lavoro, parte anch'esso del medesimo rapporto assicurativo. Di fronte all'attivita' di controllo di detti incaricati che non si esplica in atti procedurali penali, l'espletamento degli obblighi dei datori di lavoro, consistenti nell'esibizione di documenti contabili e nel fornire spiegazioni in ordine alle registrazioni negli stessi eseguite, non comporta alcuna menomazione del diritto di difesa che potra' liberamente estrinsecarsi in caso di successive contestazioni degli organi competenti. Mancano percio' i presupposti perche' la non prevista applicazione e osservanza, da parte degli incaricati dell'istituto assicuratore, nelle suddette attivita' di controllo, delle disposizioni dell'art. 225 codice di procedura penale (modificato dall'art. 3 legge 5 dicembre 1969, n. 392), possa dar luogo a contrasto fra l'art. 21 d.P.R. n. 1124 del 1965 e l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità Costituzionale dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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