Corte costituzionale

Sentenza n. 224/1975

Corte cost., sent. 17 luglio 1975, n. 224

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
224/1975
Data di deposito
17 luglio 1975
Data di decisione
8 luglio 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:224

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 8047

Gli incaricati degli istituti assicuratori, preposti dall'art. 21 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 al controllo dell'adempimento di una serie di obblighi da parte del datore di lavoro, in nessuna norma vengono qualificati organi di polizia giudiziaria, diversamente dagli ispettori di lavoro ai quali l'art. 8 d.P.R. n. 520 del 1955 riconosce espressamente tale qualifica. Ne' questa puo' desumersi dai compiti ad essi affidati, trattandosi di funzioni esclusivamente di controllo in forma di verifica, compiute per conto e nell'interesse dell'istituto previdenziale, il quale e' parte del rapporto assicurativo, e che non implicano in alcun modo esercizio di poteri coercitivi penalmente rilevanti nei confronti del datore di lavoro, parte anch'esso del medesimo rapporto assicurativo. Di fronte all'attivita' di controllo di detti incaricati che non si esplica in atti procedurali penali, l'espletamento degli obblighi dei datori di lavoro, consistenti nell'esibizione di documenti contabili e nel fornire spiegazioni in ordine alle registrazioni negli stessi eseguite, non comporta alcuna menomazione del diritto di difesa che potra' liberamente estrinsecarsi in caso di successive contestazioni degli organi competenti. Mancano percio' i presupposti perche' la non prevista applicazione e osservanza, da parte degli incaricati dell'istituto assicuratore, nelle suddette attivita' di controllo, delle disposizioni dell'art. 225 codice di procedura penale (modificato dall'art. 3 legge 5 dicembre 1969, n. 392), possa dar luogo a contrasto fra l'art. 21 d.P.R. n. 1124 del 1965 e l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità Costituzionale dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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