Corte costituzionale
Sentenza n. 218/1975
Corte cost., sent. 17 luglio 1975, n. 218
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 218/1975
- Data di deposito
- 17 luglio 1975
- Data di decisione
- 8 luglio 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:218
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, legge n. 826 del 29 ottobre 1949
- art. 36, legge n. 1822 del 28 settembre 1939
Parametri
Massime
Massima n. 8030
Non sono fondate: a) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, legge 29 ottobre 1949, n. 826, concernente aumento delle sanzioni pecuniarie relative alle contravvenzioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea, sollevata dal pretore di Monza con ordinanza 25 febbraio 1972, in riferimento all'art. 112 della Costituzione; b) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea e successive modifiche (legge 29 ottobre 1949, n. 826), sollevata dal pretore di Vallo della Lucania con le ordinanze 8 gennaio 1973, in riferimento all'art. 112 della Costituzione. Le contravvenzioni previste dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1949, n. 826, concernono la violazione di provvedimenti dell'autorita' amministrativa (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) emanati, nei confronti dei concessionari, nell'esercizio di un autonomo potere disciplinato dalla legge per il perseguimento di un interesse pubblico delimitato e precisato nell'art. 20 legge n. 1822 del 1939 e successive disposizioni della legge medesima. Secondo la disciplina citata (art. 1 legge n. 826 del 1949 e artt. 20, 21, 22, 23 legge n. 1822 del 1939) l'accertamento del fatto e' bensi' di competenza esclusiva dell'Ispettorato della motorizzazione civile, tuttavia non e' escluso che le contravvenzioni possano essere contestate da qualsiasi organo di polizia giudiziaria, spettando peraltro all'autorita' giudiziaria di richiedere all'Ispettorato i necessari e dovuti accertamenti a premessa del promovimento dell'azione penale. (Secondo le ordinanze di rinvio dei pretori di Monza e di Vallo della Lucania, l'art. 1, terzo comma, legge 29 ottobre 1949, n. 826 - che ha sostituito l'art. 36, legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea - dispone che "l'accertamento delle contravvenzioni spetta esclusivamente ai funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione" - violerebbe il principio dell'art. 112 della Costituzione - il quale prescrive che il p.m. ha l'obbligo di iniziare l'azione penale qualunque sia la fonte da cui attinge la "notitia criminis" - laddove, anche nel caso in cui l'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni della citata legge n. 1822 del 1939 sia stato effettuato dai carabinieri e riferito al p.m., l'azione penale sarebbe improcedibile).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 29 ottobre 1949, n. 826, concernente aumento delle sanzioni pecuniarie relative alle contravvenzioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea, sollevata dal pretore di Monza con ordinanza 25 febbraio 1972, in riferimento all'art. 112 della Costituzione;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea e successive modifiche (legge 29 ottobre 1949, n. 826), sollevata dal pretore di Vallo della Lucania con le ordinanze 8 gennaio 1973, in riferimento all'art. 112 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze