Corte costituzionale
Sentenza n. 214/1975
Corte cost., sent. 15 luglio 1975, n. 214
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 214/1975
- Data di deposito
- 15 luglio 1975
- Data di decisione
- 8 luglio 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:214
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, lett.b, legge n. 282 del 21 maggio 1970
- art. 5, lett.b, decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 22 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 8022
L'art. 5, lett. b del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, ed il corrispondente art. 5, lett. b, della legge 21 maggio 1970, n. 282, nella parte in cui non estendono l'amnistia ai reati di falso in scrittura privata ove ricorra l'attenuante della speciale tenuita' del danno patrimoniale, non determinano un'illegittima disparita' di trattamento in raffronto alla diversa disciplina adottata per i delitti di furto, truffa, appropriazione indebita e ricettazione, e non violano l'art. 3 della Costituzione.
Massima n. 8023
La Corte ha gia' riconosciuto che compete esclusivamente al legislatore la scelta del criterio di discriminazione tra reati amnistiabili e non, salvo che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione (sent. n. 4 del 1974). In precedenza e' stato anche riconosciuto che la diversita' del bene giuridico tutelato consente sempre una diversa valutazione politico-sociale e un differente trattamento ai fini dell'amnistia (sentenza n. 175 del 1971).
Massima n. 8024
Non puo' dunque certo dirsi che i reati di falso in scrittura privata abbiano un oggetto sostanzialmente identico a quello dei reati contro il patrimonio. Invero anche se la spinta criminosa che nella maggior parte dei casi determina il falsario e' la speranza di un profitto patrimoniale, il danno dei reati previsti nel titolo VII, libro 2, c.p., consiste in primo luogo nella lesione del bene superiore della pubblica fede, compromessa dalla circolazione di documenti apocrifi atti a trarre in inganno piu' persone. Le differenze strutturali e teleologiche tra le due categorie di delitti previsti in titoli diversi e puniti con pene diverse, rendono non irrazionale l'esclusione dei delitti di falso dai benefici dell'amnistia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, lettera b, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, e 5, lettera b, della legge 21 maggio 1970, n. 282, nella parte in cui non estendono l'amnistia ai reati di falso in scrittura privata, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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