Corte costituzionale

Sentenza n. 21/1975

Corte cost., sent. 5 febbraio 1975, n. 21

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
21/1975
Data di deposito
5 febbraio 1975
Data di decisione
23 gennaio 1975
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:21

Norme oggetto del giudizio

  • deliberaz. commissione controllo reg. Puglia n. 1270 del 12 marzo 1974

Parametri

Massime

Massima n. 7639

La circolare del Ministro per l'attuazione delle Regioni, esprimente l'avviso che anche sugli atti monocratici delle Regioni dovesse esercitarsi il controllo della Commissione di cui all'art. 125 della Costituzione, non puo' avere, di per se', altro contenuto che quello di un parere, per quanto autorevole, in materia di interpretazioni di cio' che si possa e si debba ritenere che le norme di legge dispongano al riguardo. E poiche' il parere del Ministro non ha alcuna efficacia vincolante ne' nei confronti della Regione ne' della Commissione di controllo, non puo' farsi riferimento alla data di comunicazione della circolare per dedurne la violazione della competenza regionale in materia. (Nella specie, e' stata ritenuta infondata la eccezione dell'Avvocatura dello Stato concernente la inammissibilita' del ricorso per tardivita' in merito alla contestata questione della sottoponibilita' a controllo degli atti monocratici).

Massima n. 7640

Tra l'atteggiamento passivo della Regione (che ometteva l'invio degli atti in base al suo manifestato convincimento che essi non dovessero subire l'esame di controllo) e la richiesta degli atti stessi da parte del Commissario di Governo, Presidente della Commissione di controllo, organo dello Stato, diretta a sottoporli a tale esame, sussiste un contrasto e una stridente incompatibilita', espressione di propositi e volonta' confliggenti, idonei a determinare di per se' una invasione della sfera di competenza alla quale, secondo l'assunto della Regione, si estende l'ambito dei diritti costituzionalmente protetti. Pertanto, poiche' rispetto alla richiesta degli atti da parte del Commissario dello Stato, il ricorso della Regione fu notificato oltre il termine di sessanta giorni, stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso stesso e' inammissibile per tardivita'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per tardività il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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