Corte costituzionale
Sentenza n. 202/1975
Corte cost., sent. 10 luglio 1975, n. 202
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 202/1975
- Data di deposito
- 10 luglio 1975
- Data di decisione
- 27 giugno 1975
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:202
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 7997
L'adozione del procedimento in camera di consiglio previsto dall'art. 9, secondo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ai fini della revisione delle disposizioni patrimoniali data con la sentenza che ha pronunziato il divorzio, risponde a criteri di politica legislativa inerenti alla valutazione che il legislatore ha compiuto in relazione alla natura degli interessi regolati ed alla opportunita' di adottare determinate forme processuali. Trattasi di scelta discrezionale esente da sindacato in questa sede poiche', mentre il procedimento in camera di consiglio non e' di per se' contrastante con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., il problema del procedimento da adottare e' problema di politica processuale il cui esame sfugge alla competenza di questa Corte nei limiti in cui non si risolva nella violazione di specifici precetti costituzionali e non sia viziata da irragionevolezza. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro la norma citata in quanto ha adottato il procedimento in camera di consiglio nella materia in esame.
Massima n. 7998
Il procedimento in camera di consiglio adottato con l'art. 9, secondo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ai fini della decisione delle disposizioni patrimoniali date con la sentenza che ha pronunciato il divorzio riflette condizioni generalmente tali da garantire l'osservanza del diritto di difesa. Infatti le parti devono essere sentite ed e' cosi' sufficientemente garantita la possibilita' per le parti stesse di esporre le proprie ragioni in relazione all'oggetto del ricorso. Inoltre, non rinvenendosi alcuna disposizione ostativa dell'assistenza del difensore, deve implicitamente desumersi che la stessa e' ammessa e consentita, e tale "possibilita'" e' sufficiente a garantire l'osservanza del diritto di difesa. Ne' deve decisamente concludersi per quanto riguarda l'adozione con decreto delle modifiche alle disposizioni patrimoniali adottata con sentenza, giacche' trattasi di sentenza pronunciata dal giudice "rebus sic stantibus" e, come tali, essenzialmente modificabili nell'intento di salvare le esigenze di giustizia ed equita' cui la sentenza stessa deve ispirarsi. La modificabilita' delle statuizioni in esame pertanto non infrange l'autorita' del giudicato, e risulta indifferente, rispetto all'osservanza del diritto di difesa, la circostanza che le modifiche vengano adottate con la forma propria del rito camerale.
Massima n. 7999
L'assegno pecuniario a favore del coniuge divorziato la cui modifica e' prevista dall'art. 9, legge 1 dicembre 1970, n. 898, col rito camerale presenta una struttura complessa che partecipa di molteplici aspetti (assistenziale in senso lato, risarcitorio e compensativo) e si differenzia nettamente dall'assegno previsto in caso di separazione la cui revisione a norma dell'art. 710 c.p.c. deve avvenire mediante una nuova procedura ordinaria ed e' caratterizzato dalla funzione alimentare, o di mantenimento. E' pertanto da escludere l'omogeneita' delle descritte situazioni giuridiche, e di conseguenza e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 9 cit. legge n. 898 del 1970 sotto il profilo della presunta irrazionale diversita' di disciplina concretantesi nella adozione dello speciale rito camerale, tenuto conto, d'altra parte, che non emergono elementi di irrazionalita' tali da escludere la giustificazione della diversita' di regolamentazione adottata.
Massima n. 8000
L'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nell'indicare i mezzi di prova consentiti per contestare o per contraddire la domanda di revisione delle disposizioni patrimoniali date con la sentenza che ha pronunciato il divorzio, fa riferimento alla sola "assunzione di informazioni". Trattasi peraltro di mezzo di indagine atipico e tale da non esaurire i necessari accertamenti che richiedono ogni possibile approfondimento, data la pluralita' degli elementi di giudizio in relazione all'istituto del divorzio ed alle sue conseguenze. In particolare la formula adottata non consente di acquisire testimonianze formali o di espletare consulenze tecniche. Con cio' il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. appare limitato, e ne consegue la dichiarazione di illegittimita' costituzionale "in parte qua" dell'art. 9 cit., legge n. 898 del 1970.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nella parte in - cui non consente il normale esercizio di facoltà di prova;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione suindicata, proposta dal tribunale di Siena con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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