Corte costituzionale
Sentenza n. 184/1975
Corte cost., sent. 8 luglio 1975, n. 184
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 184/1975
- Data di deposito
- 8 luglio 1975
- Data di decisione
- 27 giugno 1975
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:184
Norme oggetto del giudizio
- art. 47, comma 1, legge n. 313 del 18 marzo 1968
- art. 59, comma 1, legge n. 648 del 10 agosto 1950
Parametri
Massime
Massima n. 7952
E' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, primo comma, legge 10 agosto 1950, n. 648, "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra" e del corrispondente art. 47, primo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313, "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra", nella parte in cui stabiliscono che la vedova che passi ad altre nozze perda la pensione per il solo fatto del matrimonio anche se il marito non fruisce di reddito assoggettabile alla imposta complementare. Secondo la giurisprudenza della Corte dei conti le nuove nozze per quanto riguarda il vedovo, non possono essere prese in considerazione in se', ma solo in quanto influiscono sulle di lui condizioni economiche, come esplicitamente previsto dal quinto comma dell'art. 62, legge 18 marzo 1968, n. 313, il quale stabilisce che il vedovo che passa a nuove nozze perde il diritto a pensione se contrae matrimonio con donna che fruisce di reddito assoggettabile all'imposta complementare. La disciplina differenziata prevista, per la vedova - che, in base agli artt. 59, primo comma, legge 10 agosto 1950, n. 648, e 47, primo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313, perde il diritto a pensione per il solo fatto del matrimonio, a prescindere dall'accertamento delle condizioni economiche del marito - non e' giustificata da una diversita' obiettiva delle situazioni dei due coniugi e neppure dalla situazione conseguente alle nuove nozze per cio' che ciascun coniuge, qualunque sia il sesso, e' tenuto, nei confronti dell'altro, agli stessi obblighi sul piano patrimoniale (sent. n. 133 del 1970).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, legge 10 agosto 1950, n. 648, "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra" e del corrispondente art. 47, primo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313 "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra", nella parte in cui stabiliscono che la vedova che passi ad altre nozze perde la pensione per il solo fatto del matrimonio anche se il marito non fruisce di reddito assoggettabile alla imposta complementare.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.
Testo integrale
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