Corte costituzionale

Sentenza n. 183/1975

Corte cost., sent. 8 luglio 1975, n. 183

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
183/1975
Data di deposito
8 luglio 1975
Data di decisione
27 giugno 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:183

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2-terdecies, comma 1, legge n. 592 del 4 agosto 1971

Parametri

Massime

Massima n. 7950

Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 terdecies, primo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592, che ha disposto che venga pagato mediante il rilascio di titoli del prestito della riforma fondiaria redimibile 5% (e non in denaro) la somma che al proprietario espropriato per riforma fondiaria e' dovuta a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimita' del decreto delegato di esproprio. Ed invero, la situazione giuridica che si verifica a seguito della dichiarazione di illegittimita' del decreto legislativo di esproprio non puo' essere considerata equivalente a quella derivante dalla dichiarazione di illegittimita' di un atto amministrativo, sia per la diversa natura giuridica dei due atti, sia per il diverso fondamento della reintegrazione patrimoniale che consegue alle due specie di atti illegittimi: ne deriva che dal loro differenziato trattamento non puo' indursi alcuna violazione del principio di eguaglianza.

Massima n. 7951

La reintegrazione patrimoniale, derivante dalla dichiarazione di illegittimita' di un decreto delegato di espropriazione per riforma fondiaria, trova affinita' col pagamento dell'indennizzo e puo' pertanto, ove lo Stato non abbia possibilita' di effettuarla in denaro, avvenire anche con titoli di credito equivalenti, tanto piu' se, come nel caso, il pagamento avviene mediante la emissione di un titolo speciale a caratteristiche particolari che ne assicurino una certa stabilita' di valutazione in sede di vendita del titolo in borsa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 terdecies, comma primo, della legge 4 agosto 1971, n. 592, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura; questione con l'ordinanza in epigrafe proposta in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze