Corte costituzionale
Sentenza n. 183/1975
Corte cost., sent. 8 luglio 1975, n. 183
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 183/1975
- Data di deposito
- 8 luglio 1975
- Data di decisione
- 27 giugno 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:183
Norme oggetto del giudizio
- art. 2-terdecies, comma 1, legge n. 592 del 4 agosto 1971
Parametri
Massime
Massima n. 7950
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 terdecies, primo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592, che ha disposto che venga pagato mediante il rilascio di titoli del prestito della riforma fondiaria redimibile 5% (e non in denaro) la somma che al proprietario espropriato per riforma fondiaria e' dovuta a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimita' del decreto delegato di esproprio. Ed invero, la situazione giuridica che si verifica a seguito della dichiarazione di illegittimita' del decreto legislativo di esproprio non puo' essere considerata equivalente a quella derivante dalla dichiarazione di illegittimita' di un atto amministrativo, sia per la diversa natura giuridica dei due atti, sia per il diverso fondamento della reintegrazione patrimoniale che consegue alle due specie di atti illegittimi: ne deriva che dal loro differenziato trattamento non puo' indursi alcuna violazione del principio di eguaglianza.
Massima n. 7951
La reintegrazione patrimoniale, derivante dalla dichiarazione di illegittimita' di un decreto delegato di espropriazione per riforma fondiaria, trova affinita' col pagamento dell'indennizzo e puo' pertanto, ove lo Stato non abbia possibilita' di effettuarla in denaro, avvenire anche con titoli di credito equivalenti, tanto piu' se, come nel caso, il pagamento avviene mediante la emissione di un titolo speciale a caratteristiche particolari che ne assicurino una certa stabilita' di valutazione in sede di vendita del titolo in borsa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 terdecies, comma primo, della legge 4 agosto 1971, n. 592, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura; questione con l'ordinanza in epigrafe proposta in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.
Testo integrale
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