Corte costituzionale

Sentenza n. 18/1975

Corte cost., sent. 5 febbraio 1975, n. 18

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
18/1975
Data di deposito
5 febbraio 1975
Data di decisione
23 gennaio 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:18

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7633

Non e' fondata la questione di legittimita' cosituzionale dell'art. 1901 del cod.civ., proposta in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione. Il rapporto contrattuale, in caso di contratto di assicurazione, e' caratterizzato dalla comunione dei rischi, alla quale partecipa l'assicurato col pagamento del premio tecnicamente calcolato quale valore della frazione della comunione dei rischi posti a carico del singolo assicurato. L'assicuratore, assumendo l'alea del pagamento della somma corrispondente al danno causato dall'evento previsto, deve poter contare sul puntuale versamento dei premi alle scadenze pattuite da parte degli assicurati in guisa da essere in grado di costituire e mantenere il fondo tecnicamente calcolato per eseguire i suoi obblighi e per costituire le garanzie reali imposte dalle leggi di controllo a tutela dei diritti degli assicurati, leggi che necessariamente presuppongono il puntuale versamento dell'ammontare dei premi da parte degli assicurati. Di qui l'esigenza di dare all'inadempimento unilaterale dell'assicurato una disciplina legislativa diversa da quelle di altri contratti, coerente alle particolari conseguenze dell'inadempimento. La regolamentazione data dall'art. 1901 delle conseguenze del mancato pagamento del premio assicurativo e' quindi del tutto razionale e corrisponde alla diversa situazione dell'assicuratore e dell'assicurato rispetto al rapporto contrattuale. Non costituisce pertanto in alcun modo violazione del principio di uguaglianza proclamato dall'art. 3 della Costituzione. Ne' la Corte puo' sindacare la valutazione tecnica effettuata dal legislatore in ordine alla congruita' statistica del sistema adottato.

Massima n. 7634

Le disposizioni dell'art. 1901 non sono predisposte al fine di assicurare alle parti, nel quadro della liberta' di iniziativa, il perseguimento dei propri interessi, ma per regolare le conseguenze dell'inadempimento, da parte dell'assicurato, applicando il principio generale inadimplenti non est adimplendum, adeguandolo al tipo particolare del contratto di assicurazione, nel quale tra le prestazioni dell'assicurato e quelle dell'assicuratore esiste un rapporto di corrispettivita' e di interdipendenza. La norma rientra nella sfera di discrezionalita' del legislatore e non attiene al disposto dell'art. 41 della Costituzione: pertanto non sussiste lesione del principio della libera iniziativa economica ne' contrasto con l'utilita' sociale, ne' danno alla sicurezza, alla liberta' e alla dignita' umana.

Massima n. 7635

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 in riferimento al principio di uguaglianza, in quanto la circolazione di un veicolo o di un natante non assicurato equivale nei suoi effetti a quella di un autoveicolo o di un natante di cui sia sospeso il contratto di assicurazione, non essendo coperto nell'uno e nell'altro caso il rischio dell'evento dannoso. La equivalenza degli effetti giustifica pienamente l'applicazione in entrambi i casi della stessa sanzione penale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1901 del codice civile e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevate in riferimento agli artt. 41 e 3 della Costituzione dalle ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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