Corte costituzionale

Sentenza n. 176/1975

Corte cost., sent. 3 luglio 1975, n. 176

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
176/1975
Data di deposito
3 luglio 1975
Data di decisione
18 giugno 1975
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:176

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, regio decreto legge n. 680 del 1° maggio 1930
  • art. 11, legge n. 1035 del 6 luglio 1939

Parametri

Massime

Massima n. 7941

Se ben puo' rientrare nei compiti del legislatore regolare, in casi particolari socialmente apprezzabili, con aspetti e forme derogatrici dei criteri generalmente seguiti, l'onere delle contribuzioni assicurative facenti capo ad enti pubblici, tuttavia cio' egli puo' farlo solo nei limiti in cui restino salvi i diritti che la Costituzione garantisce ai prestatori d'opera in tema di retribuzione, qualunque siano gli aspetti che questa assume. Sono percio' costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 36, primo comma, Cost., gli artt. 18 del r.d.l. 1 maggio 1930, n. 680, e 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nella parte in cui escludono, per il sanitario gia' iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari per una data prestazione professionale, il trattamento pensionistico relativo al simultaneo servizio prestato presso un istituto di assistenza e beneficenza, che e' esonerato dall'iscrizione del sanitario alla Cassa predetta. Tali disposizioni ledono infatti il diritto del sanitario ad ottenere una prestazione proporzionata alla quantita' ed alla qualita' del suo lavoro, comportando un'ingiustificata limitazione di quella parte di retribuzione nella quale si sostanzia il trattamento di quiescenza (retribuzione differita), rispetto all'ammontare che gli sarebbe dovuto se fossero versati i contributi connessi col lavoro prestato. Ne' vale obiettare che il secondo comma dell'art. 11 della legge n. 1035 del 1939 offre la possibilita' al sanitario di potersi iscrivere facoltativamente alla Cassa di previdenza corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo dell'ente, giacche' anche per questa via si avrebbe una non ragionevole riduzione del trattamento economico del prestatore d'opera, che non puo' essergli imposta.

Massima n. 7942

La disposizione di cui all'art. 36, primo comma, Cost. - che garantisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantita' e alla qualita' del suo lavoro - si applica anche alla pensione, una volta riconosciuto che questa deve essere considerata una forma di retribuzione differita, direttamente legata alla natura e agli aspetti del rapporto di lavoro prestato. Cfr.: sent. n. 3 del 1966.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 18 del r.d.l. lo maggio 1930, n. 680, e 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, limitatamente alle parti in cui escludono per il sanitario, già iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari per una data prestazione professionale, il trattamento pensionistico relativo al simultaneo servizio prestato presso un Istituto di assistenza e beneficenza esonerato dalla iscrizione del sanitario alla Cassa predetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRTSAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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