Corte costituzionale
Sentenza n. 174/1975
Corte cost., sent. 3 luglio 1975, n. 174
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 174/1975
- Data di deposito
- 3 luglio 1975
- Data di decisione
- 18 giugno 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:174
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
- art. 22, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
- art. 12, comma 2, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
Parametri
Massime
Massima n. 7936
A norma dell'ultimo comma dell'art. 12 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, il Ministro della difesa non ha una mera facolta', che egli possa a suo piacimento esercitare o non esercitare, ma un preciso obbligo di provvedere alle designazioni occorrenti, per mettere tutti i tribunali militari in condizione di funzionare nella composizione di legge (obbligo cui soltanto eccezionalmente, per effettive "particolari esigenze di servizio", e' dato derogare).
Massima n. 7937
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale la figura del giudice naturale precostituito per legge "non si cristallizza nella determinazione.... di una competenza generale", potendo altresi' specificarsi in forza di particolari disposizioni che vi apportino delle deroghe in funzione dei diversi interessi presenti nel processo e del loro necessario contemperamento (cosi' sostanzialmente, tra le piu' recenti, le sent. n. 139 del 1971, n. 96 del 1973, n. 274 del 1974).
Massima n. 7938
Nel sistema previsto dal r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, la competenza del tribunale piu' vicino a quello che sarebbe stato competente "ratione loci" e' determinata dalla legge in linea preventiva, generale ed astratta, quasi come una competenza subordinata bensi', rispetto alla prima, ma, al medesimo titolo, istituzionale, per l'ipotesi che non sia altrimenti possibile soddisfare l'esigenza (posta anche a garanzia degli imputati) di una composizione del collegio nel quale siano presenti giudici della stessa forza cui, di volta in volta, quelli appartengono. Di guisa che nessuna scelta discrezionale sussiste in proposito. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12, secondo comma, e 22 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare di pace) sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.
Massima n. 7939
Il concetto di tribunale "piu' vicino" di cui all'art. 22 del r.d. del 1941 non puo' ritenersi vago ed elastico; trattandosi invece di nozione di comune esperienza, spesso ricorrente nella prassi ed agevolmente determinabile (si veda ad esempio il terzo comma dell'art. 41 cod. proc. pen., la cui applicazione non risulta abbia dato origine a contestazioni od incertezze).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, secondo comma, e 22 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare di pace), sollevata dal tribunale militare di La Spezia con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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