Corte costituzionale

Sentenza n. 174/1975

Corte cost., sent. 3 luglio 1975, n. 174

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
174/1975
Data di deposito
3 luglio 1975
Data di decisione
18 giugno 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:174

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 22, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 12, comma 2, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941

Parametri

Massime

Massima n. 7936

A norma dell'ultimo comma dell'art. 12 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, il Ministro della difesa non ha una mera facolta', che egli possa a suo piacimento esercitare o non esercitare, ma un preciso obbligo di provvedere alle designazioni occorrenti, per mettere tutti i tribunali militari in condizione di funzionare nella composizione di legge (obbligo cui soltanto eccezionalmente, per effettive "particolari esigenze di servizio", e' dato derogare).

Massima n. 7937

Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale la figura del giudice naturale precostituito per legge "non si cristallizza nella determinazione.... di una competenza generale", potendo altresi' specificarsi in forza di particolari disposizioni che vi apportino delle deroghe in funzione dei diversi interessi presenti nel processo e del loro necessario contemperamento (cosi' sostanzialmente, tra le piu' recenti, le sent. n. 139 del 1971, n. 96 del 1973, n. 274 del 1974).

Massima n. 7938

Nel sistema previsto dal r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, la competenza del tribunale piu' vicino a quello che sarebbe stato competente "ratione loci" e' determinata dalla legge in linea preventiva, generale ed astratta, quasi come una competenza subordinata bensi', rispetto alla prima, ma, al medesimo titolo, istituzionale, per l'ipotesi che non sia altrimenti possibile soddisfare l'esigenza (posta anche a garanzia degli imputati) di una composizione del collegio nel quale siano presenti giudici della stessa forza cui, di volta in volta, quelli appartengono. Di guisa che nessuna scelta discrezionale sussiste in proposito. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12, secondo comma, e 22 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare di pace) sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Massima n. 7939

Il concetto di tribunale "piu' vicino" di cui all'art. 22 del r.d. del 1941 non puo' ritenersi vago ed elastico; trattandosi invece di nozione di comune esperienza, spesso ricorrente nella prassi ed agevolmente determinabile (si veda ad esempio il terzo comma dell'art. 41 cod. proc. pen., la cui applicazione non risulta abbia dato origine a contestazioni od incertezze).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, secondo comma, e 22 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare di pace), sollevata dal tribunale militare di La Spezia con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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