Corte costituzionale

Sentenza n. 169/1975

Corte cost., sent. 3 luglio 1975, n. 169

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
169/1975
Data di deposito
3 luglio 1975
Data di decisione
18 giugno 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:169

Norme oggetto del giudizio

  • art. 408, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 7930

La citazione a giudizio prevista dall'art. 408 c.p.p. mira ad assicurare la partecipazione, al processo penale, di soggetti in grado di fornire un contributo all'accertamento della verita' dei fatti e alla formazione del convincimento del giudice (quali sono, appunto l'offeso dal reato, il querelante o il denunziante) e non anche di coloro che, per essere meri titolari di pretese civilistiche (e' questo il caso degli eredi della persona offesa o del querelante-denunziante), non possono non essere considerati estranei al processo penale, salvo che si siano costituiti parte civile. Tale sistema, che risponde pienamente alle esigenze di concentrazione e di speditezza del processo penale e al carattere di preminenza che la giurisdizione penale riveste a quella civile, non puo' dirsi in contrasto con i precetti sanciti nei primi due commi dell'art. 24 Cost. (i quali non vietano che il legislatore ordinario possa variamente disciplinare il diritto di difesa, purche' il suo esercizio sia garantito in modo effettivo ed adeguato alle circostanze: sent. n. 255 del 1974), specie ora che, dopo le sent. nn. 55 del 1971, 99 del 1973 e 165 del 1975, al danneggiato che per qualsivoglia ragione non sia stato in grado di intervenire nel processo penale e' assicurata la possibilita' di far valere i propri diritti in un separato giudizio civile senza essere condizionato da preclusioni derivanti dallo svolgimento o dall'esito di quel processo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 408 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Avigliano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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