Corte costituzionale
Sentenza n. 165/1975
Corte cost., sent. 26 giugno 1975, n. 165
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 165/1975
- Data di deposito
- 26 giugno 1975
- Data di decisione
- 17 giugno 1975
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:165
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 7925
E' costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 24 della Costituzione - l'art. 25 del codice di procedura penale nella parte in cui, per il caso di assoluzione dell'imputato con una delle formule assolutorie dalla norma stessa indicate, fa divieto di proporre (proseguire o riproporre) l'azione civile davanti al giudice civile (od amministrativo), anche ai soggetti rimasti estranei al giudizio penale, perche' non legittimati a costituirsi in esso parte civile o, comunque, di fatto, non posti in grado di parteciparvi. La violazione del diritto di difesa e della connessa esigenza di un effettivo e reale contraddittorio non e' infatti giustificabile sulla base di presunte ragioni di economia processuale o della esigenza di evitare contraddizioni fra giudicati. Cfr.: Sentt. nn. 55 del 1971 e 99 del 1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che "l'azione civile non può essere proposta (proseguita o riproposta) davanti al giudice civile (o amministrativo) - quando in seguito a giudizio è stato dichiarato che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero che non è sufficiente la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso" -, anche da parte di soggetti rimasti estranei al giudizio penale, perché non legittimati a costituirsi in esso parte civile o, comunque, di fatto, non posti in grado di parteciparvi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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