Corte costituzionale
Sentenza n. 164/1975
Corte cost., sent. 26 giugno 1975, n. 164
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 164/1975
- Data di deposito
- 26 giugno 1975
- Data di decisione
- 17 giugno 1975
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:164
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, decreto legislativo luogotenenziale n. 39 del 18 gennaio 1945
Parametri
Massime
Massima n. 7924
La presenza di mancanza dello stato di bisogno nei confronti delle figlie maritate ai fini dell'attribuzione alle stesse della pensione di riversibilita' di cui all'art. 2, secondo comma, del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, denuncia un vizio perche' dalla esistenza del matrimonio e quindi del rapporto coniugale, in base alla legislazione vigente, non puo' dedursi alcuna differenza nella posizione giuridica attiva della moglie e del marito essendo rispettivamente la moglie ed il marito tenuti al mantenimento verso l'altro coniuge, se questi non ha mezzi sufficienti. Di conseguenza non e' razionale, nella fattispecie considerata, che il figlio abbia il diritto e possa provare la propria inabilita' al lavoro e la vivenza a carico del genitore e che invece lo stesso diritto sia negato alla figlia maritata la quale non puo' utilmente fornire la prova. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, secondo comma, del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39 (recante disciplina del trattamento di riversiblita' delle pensioni dell'assegno obbligatorio per la invalidita' e la vecchiaia) nella parte in cui la norma esclude dal diritto alla pensione di riversibilita' le figlie maritate anche se siano riconosciute inabili al lavoro e risultino a carico del genitore al momento del decesso di questo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 (recante disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia), nella parte in cui la norma esclude dal diritto alla pensione di riversibilità le figlie maritate anche se siano riconosciute inabili al lavoro e risultino a carico del genitore al momento del decesso di questo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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