Corte costituzionale

Sentenza n. 164/1975

Corte cost., sent. 26 giugno 1975, n. 164

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
164/1975
Data di deposito
26 giugno 1975
Data di decisione
17 giugno 1975
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:164

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, decreto legislativo luogotenenziale n. 39 del 18 gennaio 1945

Parametri

Massime

Massima n. 7924

La presenza di mancanza dello stato di bisogno nei confronti delle figlie maritate ai fini dell'attribuzione alle stesse della pensione di riversibilita' di cui all'art. 2, secondo comma, del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, denuncia un vizio perche' dalla esistenza del matrimonio e quindi del rapporto coniugale, in base alla legislazione vigente, non puo' dedursi alcuna differenza nella posizione giuridica attiva della moglie e del marito essendo rispettivamente la moglie ed il marito tenuti al mantenimento verso l'altro coniuge, se questi non ha mezzi sufficienti. Di conseguenza non e' razionale, nella fattispecie considerata, che il figlio abbia il diritto e possa provare la propria inabilita' al lavoro e la vivenza a carico del genitore e che invece lo stesso diritto sia negato alla figlia maritata la quale non puo' utilmente fornire la prova. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, secondo comma, del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39 (recante disciplina del trattamento di riversiblita' delle pensioni dell'assegno obbligatorio per la invalidita' e la vecchiaia) nella parte in cui la norma esclude dal diritto alla pensione di riversibilita' le figlie maritate anche se siano riconosciute inabili al lavoro e risultino a carico del genitore al momento del decesso di questo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 (recante disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia), nella parte in cui la norma esclude dal diritto alla pensione di riversibilità le figlie maritate anche se siano riconosciute inabili al lavoro e risultino a carico del genitore al momento del decesso di questo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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