Corte costituzionale
Sentenza n. 162/1975
Corte cost., sent. 26 giugno 1975, n. 162
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 162/1975
- Data di deposito
- 26 giugno 1975
- Data di decisione
- 17 giugno 1975
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:162
Norme oggetto del giudizio
- art. 401, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 7920
L'art. 401 del codice di procedura penale, nella parte in cui fa decorrere il termine di cinque giorni per la deduzione delle nullita' relative intercorse nell'istruzione sommaria dalla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, anziche' dalla notificazione al difensore dell'avviso della data fissata per il dibattimento, contrasta con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Invero posto che il diritto di difesa deve essere garantito in modo adeguato alle circostanze, con modalita' che a queste si adattino, esplicandosi anche come effettiva potesta' di assistenza tecnica e professionale, l'invocato principio costituzionale risulta violato perche' l'art. 401 c.p.p. concede un breve termine per far valere le nullita' relative che decorre tuttavia dalla conoscibilita' dell'atto da parte del diretto interessato, e non del suo difensore, benche' la cognizione di elementi tecnici rientranti nella specifica competenza professionale del difensore sia indispensabile per rendersi conto delle nullita' e far rilevare i vizi invalidanti.
Massima n. 7921
Secondo la giurisprudenza di questa Corte il diritto di difesa, pur potendo atteggiarsi in funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimenti e dei superiori interessi di giustizia, deve essere garantito in modo effettivo e adeguato alle circostanze, con modalita' che a questi si adattino. Il diritto di difesa, inoltre, va inteso come effettiva potesta' di assistenza tecnica e professionale, ed il compito del difensore e' di importanza essenziale, tanto che esso deve considerarsi esercizio di funzione pubblica.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 401 del codice di procedura penale, nella parte in cui fa decorrere il termine di cinque giorni per la deduzione delle nullità relative intercorse nell'istruzione sommaria, dalla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio anziché dalla notificazione al difensore dell'avviso della data fissata per il dibattimento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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