Corte costituzionale

Sentenza n. 162/1975

Corte cost., sent. 26 giugno 1975, n. 162

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
162/1975
Data di deposito
26 giugno 1975
Data di decisione
17 giugno 1975
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:162

Norme oggetto del giudizio

  • art. 401, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 7920

L'art. 401 del codice di procedura penale, nella parte in cui fa decorrere il termine di cinque giorni per la deduzione delle nullita' relative intercorse nell'istruzione sommaria dalla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, anziche' dalla notificazione al difensore dell'avviso della data fissata per il dibattimento, contrasta con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Invero posto che il diritto di difesa deve essere garantito in modo adeguato alle circostanze, con modalita' che a queste si adattino, esplicandosi anche come effettiva potesta' di assistenza tecnica e professionale, l'invocato principio costituzionale risulta violato perche' l'art. 401 c.p.p. concede un breve termine per far valere le nullita' relative che decorre tuttavia dalla conoscibilita' dell'atto da parte del diretto interessato, e non del suo difensore, benche' la cognizione di elementi tecnici rientranti nella specifica competenza professionale del difensore sia indispensabile per rendersi conto delle nullita' e far rilevare i vizi invalidanti.

Massima n. 7921

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il diritto di difesa, pur potendo atteggiarsi in funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimenti e dei superiori interessi di giustizia, deve essere garantito in modo effettivo e adeguato alle circostanze, con modalita' che a questi si adattino. Il diritto di difesa, inoltre, va inteso come effettiva potesta' di assistenza tecnica e professionale, ed il compito del difensore e' di importanza essenziale, tanto che esso deve considerarsi esercizio di funzione pubblica.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 401 del codice di procedura penale, nella parte in cui fa decorrere il termine di cinque giorni per la deduzione delle nullità relative intercorse nell'istruzione sommaria, dalla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio anziché dalla notificazione al difensore dell'avviso della data fissata per il dibattimento.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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