Corte costituzionale
Sentenza n. 16/1975
Corte cost., sent. 5 febbraio 1975, n. 16
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 16/1975
- Data di deposito
- 5 febbraio 1975
- Data di decisione
- 23 gennaio 1975
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:16
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific del 11 febbraio 1929
- art. 1, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific del 11 febbraio 1929
Parametri
Massime
Massima n. 7629
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 4 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, trattandosi di norme prive della forza di legge e, come tali, non soggette a sindacato della Corte costituzionale. Invero e' indiscutibile la natura regolamentare del suddetto regio decreto, emanato su proposta del Ministro per la giustizia, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei ministri, che come "regolamento per la professione di geometra" e' qualificato nel suo stesso titolo ed in numerose sue disposizioni. (sent. 40 del 1970; 118 del 1970; 131 del 1972; 78 del 1974).
Massima n. 7630
L'inammissibilita' della questione non contrasta con la possibilita', ammessa da questa Corte con la sent. n. 43 del 1972, di mettere a raffronto con la Costituzione l'ordinamento per la professione di geometra, giacche' il controllo di costituzionalita' e' assicurato nei limiti e modi previsti per le singole norme che ne fanno parte. Relativamente alle norme regolamentari esso e' riservato non alla Corte costituzionale, ma a qualsiasi giudice chiamato ad applicarle, e puo' condurre alla loro disapplicazione o annullamento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra) sollevata, in riferimento all'art. 33, comma quinto, della Costituzione, dal Consiglio nazionale dei geometri con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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