Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1975

Corte cost., sent. 5 febbraio 1975, n. 16

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
16/1975
Data di deposito
5 febbraio 1975
Data di decisione
23 gennaio 1975
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:16

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific del 11 febbraio 1929
  • art. 1, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific del 11 febbraio 1929

Parametri

Massime

Massima n. 7629

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 4 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, trattandosi di norme prive della forza di legge e, come tali, non soggette a sindacato della Corte costituzionale. Invero e' indiscutibile la natura regolamentare del suddetto regio decreto, emanato su proposta del Ministro per la giustizia, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei ministri, che come "regolamento per la professione di geometra" e' qualificato nel suo stesso titolo ed in numerose sue disposizioni. (sent. 40 del 1970; 118 del 1970; 131 del 1972; 78 del 1974).

Massima n. 7630

L'inammissibilita' della questione non contrasta con la possibilita', ammessa da questa Corte con la sent. n. 43 del 1972, di mettere a raffronto con la Costituzione l'ordinamento per la professione di geometra, giacche' il controllo di costituzionalita' e' assicurato nei limiti e modi previsti per le singole norme che ne fanno parte. Relativamente alle norme regolamentari esso e' riservato non alla Corte costituzionale, ma a qualsiasi giudice chiamato ad applicarle, e puo' condurre alla loro disapplicazione o annullamento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra) sollevata, in riferimento all'art. 33, comma quinto, della Costituzione, dal Consiglio nazionale dei geometri con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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