Corte costituzionale
Sentenza n. 158/1975
Corte cost., sent. 26 giugno 1975, n. 158
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 158/1975
- Data di deposito
- 26 giugno 1975
- Data di decisione
- 17 giugno 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:158
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 889 del 10 luglio 1962
- art. 669, codice penale
- art. 46, legge n. 426 del 11 giugno 1971
- art. 39, legge n. 426 del 11 giugno 1971
- legge n. 426 del 11 giugno 1971
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 28, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 7908
La diversa disciplina delle due forme di attivita' commerciale consistenti nella vendita in esercizi stabili e nella vendita ambulante tiene conto di esigenze particolari proprie dell'una e dell'altra; nel caso di vendita in esercizi stabili il legislatore ha avuto di mira la tutela del commercio, attraverso l'intervento della pubblica autorita', ai fini di una ordinata distribuzione quantitativa e qualitativa delle merci, nell'interesse generale della produzione, del consumatore e delle stesse categorie che vi partecipano; nel caso, invece, di vendita ambulante alle esigenze di cui sopra il legislatore sovrappone l'esigenza di impedire che nella categoria si infiltrino soggetti pericolosi, con evidente possibilita' di pregiudizio per la sicurezza e la liberta' dei cittadini. Pertanto non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669 cod. pen. e dell'art. 46 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (che abroga la legge 10 luglio 1962, n. 889) i quali comminano per il reato di vendita senza licenza in esercizi stabili una pena meno grave (ammenda da lire ventimila a cinque milioni) di quella prevista per gli ambulanti (ammenda fino a lire quarantamila o arresto fino a due mesi).
Massima n. 7909
Il principio delle liberta' di scegliere una attivita' di lavoro non e' leso ne' compromesso in modo tale da essere annullato per effetto di limitazioni poste dalla legge a tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali, quali il controllo, per esigenze preventive di pubblica sicurezza, delle persone che esercitano i mestieri girovaghi. Pertanto, una volta riconosciuto legittimo tale controllo da parte delle autorita' amministrative (rilascio di licenza) e delle autorita' di p.s. (iscrizione nel registro), discende come conseguenza logica, la legittimita' di disposizioni penali a se' stanti nei riguardi di chi tale controllo tenda ad eludere o eluda. Cfr.: sentt. n. 32 del 1959 e n. 41 del 1971.
Massima n. 7910
Rientra nel potere discrezionale del legislatore lo stabilire discipline differenziate per regolare situazioni che egli ritiene ragionevolmente e non arbitrariamente diverse e per il perseguimento di finalita' apprezzabili costituzionalmente.
Massima n. 7911
Non spetta alla Corte costituzionale sindacare le valutazioni di natura politica del legislatore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669 del codice penale e dell'art. 46 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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