Corte costituzionale

Sentenza n. 157/1975

Corte cost., sent. 26 giugno 1975, n. 157

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
157/1975
Data di deposito
26 giugno 1975
Data di decisione
17 giugno 1975
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:157

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 26 ottobre 1972
  • art. 14, legge n. 825 del 9 ottobre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 7906

A seguito della legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825 il legislatore, con il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, ha sostituito all'obbligo che lo Stato si era assunto di devolvere quota del gettito ad esso spettante a favore degli Enti locali, quello di corrispondere, in sostituzione delle quote di compartecipazione ai tributi erariali aboliti, somme di importo pari a quelle dallo stesso corrisposte fino al 31 dicembre 1972. Conseguentemente, la circolare n. 19 del Ministero delle finanze in data 19 dicembre 1972 ha impartito disposizioni alle Intendenze di finanza per l'effettuazione di tali corresponsioni a carico dello Stato per il periodo transitorio corrente sino al 31 dicembre 1977, data di entrata in funzione del nuovo sistema dei tributi locali, ed ha stabilito che l'attribuzione delle somme va fatta calcolando solo il gettito dei tributi erariali riscossi nel territorio dello Stato, con esclusione del gettito dei tributi attribuiti alla Regione in base allo Statuto ed alle norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074; ha precisato che la determinazione delle somme da attribuire ai Comuni ed alle Provincie della Sicilia in sostituzione della compartecipazione all'I.G.E., deve farsi in riferimento "alle sole quote attribuite a carico dello Stato, con esclusione, cioe', di quelle poste a carico della Regione", ed infine ha disposto che, per quanto attiene alle somme da distribuire ai Comuni in sostituzione delle compartecipazioni sui diritti erariali, sui pubblici spettacoli o sull'imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici, "atteso che le compartecipazioni del genere nella Regione Sicilia non vengono erogate dallo Stato, le Intendenze di finanza dovranno astenersi dall'attribuire somme sostitutive a tale titolo". Detta circolare pertanto, non introduce modifiche a disposizioni legislative statuali, ne' confligge in alcun modo con l'autonomia della Regione, ne' tocca la sua sfera di competenza ed i suoi rapporti con le Provincie ed i Comuni, e tanto meno crea aggravi al bilancio regionale, per cui va rigettato il ricorso per conflitto di attribuzione, sollevato dalla Regione.

Massima n. 7907

Da nessuna norma si desume che la Regione Sicilia sia legittimata a sollevare conflitti d'attribuzione avanti la Corte costituzionale per pretese violazioni dello Statuto che incidono sugli interessi delle Provincie e dei Comuni, e non sulla sfera di interessi regionali. Sia la Costituzione che lo Statuto siciliano non prevedono poi sotto nessuna forma la sostituzione processuale per i giudizi costituzionali della Regione alle Provincie ed ai Comuni e tanto meno l'art. 15 dello Statuto che sancisce anzi la piu' ampia autonomia amministrativa e finanziaria degli Enti locali. Ne' dalla circostanza che le Provincie ed i Comuni non siano legittimati a sollevare conflitti di competenza costituzionali puo' dedursi che, nel silenzio della legge, questa legittimazione spetti alla Regione, essendo previsti nell'ordinamento italiano altri mezzi per salvaguardare di fronte allo Stato l'autonomia o gli interessi che si pretendono violati delle Provincie e dei Comuni, quali i giudizi di costituzionalita' in via incidentale contro leggi che ledano tale autonomia ed i rimedi giurisdizionali ordinari avverso atti non legislativi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato il potere di emanare la circolare n. 19 del Ministero delle finanze - Direzione generale per la finanza locale - prot. n. 10/4265 in data 19 dicembre 1972 diretta agli Intendenti di finanza e per conoscenza anche ai Presidenti delle Giunte regionali avente per oggetto "d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 - Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI- ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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