Corte costituzionale
Sentenza n. 153/1975
Corte cost., sent. 19 giugno 1975, n. 153
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 153/1975
- Data di deposito
- 19 giugno 1975
- Data di decisione
- 6 giugno 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:153
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
- art. 25, comma 4, legge n. 287 del 10 aprile 1951
Parametri
Massime
Massima n. 7902
L'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa) - a norma del quale la cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene in taluni casi alla Corte d'assise e si procede sempre con il rito direttissimo - non viola il diritto di difesa, per la non assicurata presenza dei difensori delle parti, che ne consegue, alle operazioni di estrazione dei giudici popolari, essendo tale presenza atto meramente facoltativo e non necessario, e conservando pieno vigore anche nel giudizio direttissimo le norme relative all'incompatibilita', all'astensione ed alla ricusazione dei giudici, le quali assicurano protezione dei diritti e degli interessi degli imputati e della loro difesa. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale del suddetto articolo 21, in relazione all'art. 25, quarto comma, legge 10 aprile 1951, n. 287 (riordinamento dei giudizi di assise), sollevata, sotto i profili suddetti, in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Cfr.: sentt. n. 56 del 1961, n. 146 del 1969, n. 109 del 1970, n. 172 del 1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa), in relazione all'art. 25, quarto comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287 (riordinamento dei giudizi di assise), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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