Corte costituzionale

Sentenza n. 153/1975

Corte cost., sent. 19 giugno 1975, n. 153

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
153/1975
Data di deposito
19 giugno 1975
Data di decisione
6 giugno 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:153

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
  • art. 25, comma 4, legge n. 287 del 10 aprile 1951

Parametri

Massime

Massima n. 7902

L'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa) - a norma del quale la cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene in taluni casi alla Corte d'assise e si procede sempre con il rito direttissimo - non viola il diritto di difesa, per la non assicurata presenza dei difensori delle parti, che ne consegue, alle operazioni di estrazione dei giudici popolari, essendo tale presenza atto meramente facoltativo e non necessario, e conservando pieno vigore anche nel giudizio direttissimo le norme relative all'incompatibilita', all'astensione ed alla ricusazione dei giudici, le quali assicurano protezione dei diritti e degli interessi degli imputati e della loro difesa. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale del suddetto articolo 21, in relazione all'art. 25, quarto comma, legge 10 aprile 1951, n. 287 (riordinamento dei giudizi di assise), sollevata, sotto i profili suddetti, in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Cfr.: sentt. n. 56 del 1961, n. 146 del 1969, n. 109 del 1970, n. 172 del 1972.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa), in relazione all'art. 25, quarto comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287 (riordinamento dei giudizi di assise), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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