Corte costituzionale
Sentenza n. 150/1975
Corte cost., sent. 19 giugno 1975, n. 150
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 150/1975
- Data di deposito
- 19 giugno 1975
- Data di decisione
- 6 giugno 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:150
Norme oggetto del giudizio
- art. 304-quater, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 7899
Nella procedura inerente all'emissione del mandato di cattura, richiesta dal p.m. e non condivisa dal giudice istruttore, il solo p.m. puo' conoscere la decisione del giudice per impugnarla avanti alla sezione istruttoria, a norma dell'art. 263 c.p.p. In tal caso infatti non puo' farsi ricorso all'art. 199 bis c.p.p. per farne discendere la conseguenza che la notifica all'imputato dell'appello del p.m. comporti che l'imputato stesso, oltre la notizia dell'atto in se', debba poi essere comunque posto di apprestare in proposito le sue deduzioni difensive. La sfera di operativita' di tale norma, invero, non puo' essere definita se non in coerenza col sistema a cui inerisce, il quale esclude che l'imputato abbia diritto ad una conoscenza preventiva del mandato di cattura emesso dal giudice istruttore, come pure dell'ordine di cattura emesso dal p.m.. Il che corrisponde alla natura peculiare di tali provvedimenti cautelari ad esecuzione immediata che, per ovvie ragioni, non possono non rimanere segreti fino al momento della loro estrinsecazione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 quater c.p.p., nella parte in cui non prevede il deposito in cancelleria del provvedimento con cui il giudice istruttore respinge la richiesta del p.m. di emettere mandato di cattura, nonche' dell'atto contenente i motivi di appello che il p.m. abbia proposto avverso detto provvedimento, sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 quater del codice di procedura penale, sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal giudice istruttore presso il tribunale di Napoli, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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