Corte costituzionale

Sentenza n. 150/1975

Corte cost., sent. 19 giugno 1975, n. 150

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
150/1975
Data di deposito
19 giugno 1975
Data di decisione
6 giugno 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:150

Norme oggetto del giudizio

  • art. 304-quater, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 7899

Nella procedura inerente all'emissione del mandato di cattura, richiesta dal p.m. e non condivisa dal giudice istruttore, il solo p.m. puo' conoscere la decisione del giudice per impugnarla avanti alla sezione istruttoria, a norma dell'art. 263 c.p.p. In tal caso infatti non puo' farsi ricorso all'art. 199 bis c.p.p. per farne discendere la conseguenza che la notifica all'imputato dell'appello del p.m. comporti che l'imputato stesso, oltre la notizia dell'atto in se', debba poi essere comunque posto di apprestare in proposito le sue deduzioni difensive. La sfera di operativita' di tale norma, invero, non puo' essere definita se non in coerenza col sistema a cui inerisce, il quale esclude che l'imputato abbia diritto ad una conoscenza preventiva del mandato di cattura emesso dal giudice istruttore, come pure dell'ordine di cattura emesso dal p.m.. Il che corrisponde alla natura peculiare di tali provvedimenti cautelari ad esecuzione immediata che, per ovvie ragioni, non possono non rimanere segreti fino al momento della loro estrinsecazione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 quater c.p.p., nella parte in cui non prevede il deposito in cancelleria del provvedimento con cui il giudice istruttore respinge la richiesta del p.m. di emettere mandato di cattura, nonche' dell'atto contenente i motivi di appello che il p.m. abbia proposto avverso detto provvedimento, sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 quater del codice di procedura penale, sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal giudice istruttore presso il tribunale di Napoli, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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