Corte costituzionale
Sentenza n. 149/1975
Corte cost., sent. 19 giugno 1975, n. 149
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 149/1975
- Data di deposito
- 19 giugno 1975
- Data di decisione
- 6 giugno 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:149
Norme oggetto del giudizio
- art. 304-ter, codice di procedura penale 1930
- art. 304-quater, codice di procedura penale 1930
- art. 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 932 del 25 ottobre 1955
Parametri
Massime
Massima n. 7898
Non contrasta con l'art. 24, secondo comma, Cost., l'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, il quale prescrive che il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati se questo ha sede in cui si procede (o, in mancanza, il cancelliere o il segretario della procura) comunichi gli avvisi, indicati negli artt. 304 ter e 304 quater del cod. proc. pen. e ad esso notificati, al difensore che non risieda ne' abbia domicilio in detto luogo e non abbia ivi eletto domicilio o non abbia nominato un sostituto. I suindicati obblighi che la legge impone al difensore sono, infatti, ispirati all'interesse del buon svolgimento delle procedure giudiziarie, in concomitanza con talune norme della disciplina della professione forense. D'altro canto, il diritto di difesa non e' pregiudicato allorche' il legislatore atteggi variamente le modalita' del procedimento, sempreche' esse rispondano all'esigenza del migliore andamento del processo. Non e' pertinente il richiamo alla sent. n. 57 del 1965 della Corte sulle notificazioni all'imputato renitente, riguardando essa un comportamento processuale dell'imputato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente modificazioni al codice di procedura penale), sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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