Corte costituzionale

Sentenza n. 149/1975

Corte cost., sent. 19 giugno 1975, n. 149

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
149/1975
Data di deposito
19 giugno 1975
Data di decisione
6 giugno 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:149

Norme oggetto del giudizio

  • art. 304-ter, codice di procedura penale 1930
  • art. 304-quater, codice di procedura penale 1930
  • art. 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 932 del 25 ottobre 1955

Parametri

Massime

Massima n. 7898

Non contrasta con l'art. 24, secondo comma, Cost., l'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, il quale prescrive che il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati se questo ha sede in cui si procede (o, in mancanza, il cancelliere o il segretario della procura) comunichi gli avvisi, indicati negli artt. 304 ter e 304 quater del cod. proc. pen. e ad esso notificati, al difensore che non risieda ne' abbia domicilio in detto luogo e non abbia ivi eletto domicilio o non abbia nominato un sostituto. I suindicati obblighi che la legge impone al difensore sono, infatti, ispirati all'interesse del buon svolgimento delle procedure giudiziarie, in concomitanza con talune norme della disciplina della professione forense. D'altro canto, il diritto di difesa non e' pregiudicato allorche' il legislatore atteggi variamente le modalita' del procedimento, sempreche' esse rispondano all'esigenza del migliore andamento del processo. Non e' pertinente il richiamo alla sent. n. 57 del 1965 della Corte sulle notificazioni all'imputato renitente, riguardando essa un comportamento processuale dell'imputato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente modificazioni al codice di procedura penale), sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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