Corte costituzionale

Sentenza n. 132/1975

Corte cost., sent. 28 maggio 1975, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
132/1975
Data di deposito
28 maggio 1975
Data di decisione
21 maggio 1975
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:132

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Toscana del 1° luglio 1974

Parametri

Massime

Massima n. 7854

Il procedimento previsto dall'art. 127 Cost. per l'impugnativa delle leggi regionali viziate di incostituzionalita' ha carattere unitario e non possono distinguersi in esso, come due fasi autonome e separate, il rinvio al Consiglio regionale per il riesame della legge e l'eventuale impugnazione di questa per vizio di illegittimita' costituzionale dinanzi alla Corte. E' pertanto evidente l'esigenza che i motivi del rinvio e quelli della eventuale successiva impugnativa siano, almeno nelle loro linee essenziali, predeterminati ed enunciati nell'atto di rinvio e che il Consiglio regionale sia posto, sin dalla fase del rinvio, nelle condizioni di conoscere i vizi di legittimita' del suo provvedimento legislativo riscontrati dal Governo, e di poterli cosi' esaminare ed eliminare nella successiva eventuale rielaborazione ed approvazione della legge. E' altrettanto conseguenziale che, qualora la legge regionale venga riapprovata in termini tanto diversi da quelli originari ed oggetto del rinvio da doversi considerare una legge nuova rispetto alla precedente, il Governo non potrebbe impugnarla dinanzi alla Corte se non previo nuovo rinvio della stessa al Consiglio regionale. Va quindi dichiarato inammissibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro il Presidente della Regione Toscana per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 11 febbraio 1974, riapprovata il 1x luglio 1974, avente per titolo: "intervento per il diritto allo studio e delega delle relative funzioni agli enti locali", stante la mancata corrispondenza fra i motivi invocati nell'atto di rinvio al Consiglio regionale e quelli enunciati nel ricorso stesso, e l'omissione della fase di un nuovo rinvio, ove si voglia considerare la legge reg. 1x luglio 1974 del tutto diversa rispetto alla precedente 11 febbraio del 1974. Cfr.: sentt. n. 8 del 1967, n. 147 del 1972 e n. 123 del 1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro il Presidente della Regione Toscana per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 1 luglio 1974, avente per titolo: "intervento per il diritto allo studio e delega delle relative funzioni agli enti locali".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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