Corte costituzionale
Sentenza n. 132/1975
Corte cost., sent. 28 maggio 1975, n. 132
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 132/1975
- Data di deposito
- 28 maggio 1975
- Data di decisione
- 21 maggio 1975
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:132
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Toscana del 1° luglio 1974
Parametri
Massime
Massima n. 7854
Il procedimento previsto dall'art. 127 Cost. per l'impugnativa delle leggi regionali viziate di incostituzionalita' ha carattere unitario e non possono distinguersi in esso, come due fasi autonome e separate, il rinvio al Consiglio regionale per il riesame della legge e l'eventuale impugnazione di questa per vizio di illegittimita' costituzionale dinanzi alla Corte. E' pertanto evidente l'esigenza che i motivi del rinvio e quelli della eventuale successiva impugnativa siano, almeno nelle loro linee essenziali, predeterminati ed enunciati nell'atto di rinvio e che il Consiglio regionale sia posto, sin dalla fase del rinvio, nelle condizioni di conoscere i vizi di legittimita' del suo provvedimento legislativo riscontrati dal Governo, e di poterli cosi' esaminare ed eliminare nella successiva eventuale rielaborazione ed approvazione della legge. E' altrettanto conseguenziale che, qualora la legge regionale venga riapprovata in termini tanto diversi da quelli originari ed oggetto del rinvio da doversi considerare una legge nuova rispetto alla precedente, il Governo non potrebbe impugnarla dinanzi alla Corte se non previo nuovo rinvio della stessa al Consiglio regionale. Va quindi dichiarato inammissibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro il Presidente della Regione Toscana per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 11 febbraio 1974, riapprovata il 1x luglio 1974, avente per titolo: "intervento per il diritto allo studio e delega delle relative funzioni agli enti locali", stante la mancata corrispondenza fra i motivi invocati nell'atto di rinvio al Consiglio regionale e quelli enunciati nel ricorso stesso, e l'omissione della fase di un nuovo rinvio, ove si voglia considerare la legge reg. 1x luglio 1974 del tutto diversa rispetto alla precedente 11 febbraio del 1974. Cfr.: sentt. n. 8 del 1967, n. 147 del 1972 e n. 123 del 1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro il Presidente della Regione Toscana per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 1 luglio 1974, avente per titolo: "intervento per il diritto allo studio e delega delle relative funzioni agli enti locali".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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