Corte costituzionale

Sentenza n. 128/1975

Corte cost., sent. 28 maggio 1975, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
128/1975
Data di deposito
28 maggio 1975
Data di decisione
21 maggio 1975
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Astuti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:128

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 1, decreto-legge n. 267 del 30 giugno 1972
  • art. 43, comma 2, legge n. 153 del 30 aprile 1969
  • art. 21, comma 3, legge n. 903 del 21 luglio 1965
  • legge n. 485 del 11 agosto 1972
  • art. 36, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968

Parametri

Massime

Massima n. 7846

L'art. 21, terzo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903; l'art. 36, secondo comma, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; l'art. 43, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153; l'art. 6, primo comma, del D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485, sono illegittimi, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti esclusivamente da pensione stabiliscono un limite ostativo all'aumento delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, minore di quello previsto per i redditi derivanti da pensione, mancando tale disciplina di razionalita'. Invero, una volta stabilito un determinato importo, in riferimento ad esigenze minime di vita, come indice di reddito insufficiente all'autonomo sostentamento del coniuge a carico, non poteva ragionevolmente il legislatore istituire una differenza di trattamento (ora abolita dall'art. 6 d.l. 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485), in rapporto all'origine o provenienza di quel reddito.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903; dell'art. 36, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, dell'art. 43, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153; dell'art. 6, primo comma, del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485, nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti esclusivamente da pensione, stabiliscono un limite ostativo all'aumento delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverso da quello previsto per i redditi derivanti da pensione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze