Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1975

Corte cost., sent. 28 maggio 1975, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
126/1975
Data di deposito
28 maggio 1975
Data di decisione
21 maggio 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:126

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 3, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 7844

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), sollevata dalla Corte di appello di Milano, con ordinanza 10 aprile 1973, in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, Cost., sotto il profilo che tale norma limita l'obbligo della notifica dell'opposizione al curatore e al creditore richiedente con esclusione del fallito, quando l'opposizione sia proposta da qualunque interessato. L'art. 18, primo comma, legge fallimentare, secondo cui il debitore puo' proporre opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento nel termine di quindici giorni dall'affissione della sentenza, gli riconosce la legittimazione ad un'autonoma azione a tutela dei suoi diritti, in conseguenza degli effetti che la dichiarazione di fallimento produce nei suoi confronti e sul suo patrimonio. Scaduto il termine, che ha carattere perentorio, il debitore non puo' spiegare intervento ai sensi dell'art. 105, primo comma, cod. proc. civ. nel giudizio di opposizione proposto da altri, poiche', per la scadenza del termine, e' preclusa l'azione autonoma diretta alla revoca della sentenza dichiarativa di fallimento. Non puo', peraltro, escludersi la proponibilita' della questione concernente l'intervento del debitore ai sensi del secondo comma dell'art. 105 cod. proc. civ. "per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse", l'interesse contrario alla revoca del fallimento, cioe' al rigetto dell'opposizione, interesse che puo' trovare fondamento razionale nella legittimazione del debitore a chiedere la dichiarazione del suo fallimento (art. 6 legge fallimentare). Ma per la proponibilita' di tale questione non e' richiesta la notificazione al debitore stesso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma terzo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), proposta dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 24, commi primo e secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO-ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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