Corte costituzionale
Sentenza n. 121/1975
Corte cost., sent. 21 maggio 1975, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 121/1975
- Data di deposito
- 21 maggio 1975
- Data di decisione
- 7 maggio 1975
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:121
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, legge n. 72 del 20 marzo 1954
Parametri
Massime
Massima n. 7830
Nell'ordinamento fascista il personale appartenente alla milizia volontaria della sicurezza nazionale e quella delle milizie speciali (stradale e portuaria) si trovano in identica posizione giuridica giacche' tutto questo personale era considerato facente parte delle forze armate dello Stato; identico, inoltre, era il vincolo che li legava al cessato regime e che rappresento' poi il motivo del comune provvedimento di scioglimento delle milizie dopo gli avvenimenti politico-militari della seconda guerra mondiale (r.d.l. 6 dicembre 1943, n. 16/P) ed assolutamente simile, infine, la situazione di disagio in cui detto personale venne a trovarsi per effetto dei collocamenti in congedo d'autorita'. A fronte di questa perfetta identita' di situazioni, che postula l'esigenza di uniformita' di trattamento normativo, non e' ragionevolmente giustificabile ed e' fonte di illegittima discriminazione la norma contenuta nell'art. 4, comma secondo, della legge 20 marzo 1954, n. 72, nel trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. la quale va dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui essa non estende, anche agli effetti della liquidazione dell'indennita' "una tantum", la maggiorazione di 5 anni sui servizi effettivamente prestati, beneficio questo che e' stato, invece, concesso con le precedenti leggi 20 ottobre 1949, n. 808 (art. 6) e 11 gennaio 1951, n. 31 (art. 6) al personale appartenente alle disciolte milizie nazionali della strada e portuaria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma secondo, della legge 20 marzo 1954, n. 72, sul "trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità", limitatamente alla parte in cui non estende, anche agli effetti della liquidazione dell'indennità una tantum, l'aumento di cinque anni di servizio utile (in aggiunta ai servizi effettivamente prestati) per coloro che non raggiungano il periodo minimo necessario per acquistare il diritto a pensione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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