Corte costituzionale

Sentenza n. 121/1975

Corte cost., sent. 21 maggio 1975, n. 121

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
121/1975
Data di deposito
21 maggio 1975
Data di decisione
7 maggio 1975
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:121

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, legge n. 72 del 20 marzo 1954

Parametri

Massime

Massima n. 7830

Nell'ordinamento fascista il personale appartenente alla milizia volontaria della sicurezza nazionale e quella delle milizie speciali (stradale e portuaria) si trovano in identica posizione giuridica giacche' tutto questo personale era considerato facente parte delle forze armate dello Stato; identico, inoltre, era il vincolo che li legava al cessato regime e che rappresento' poi il motivo del comune provvedimento di scioglimento delle milizie dopo gli avvenimenti politico-militari della seconda guerra mondiale (r.d.l. 6 dicembre 1943, n. 16/P) ed assolutamente simile, infine, la situazione di disagio in cui detto personale venne a trovarsi per effetto dei collocamenti in congedo d'autorita'. A fronte di questa perfetta identita' di situazioni, che postula l'esigenza di uniformita' di trattamento normativo, non e' ragionevolmente giustificabile ed e' fonte di illegittima discriminazione la norma contenuta nell'art. 4, comma secondo, della legge 20 marzo 1954, n. 72, nel trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. la quale va dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui essa non estende, anche agli effetti della liquidazione dell'indennita' "una tantum", la maggiorazione di 5 anni sui servizi effettivamente prestati, beneficio questo che e' stato, invece, concesso con le precedenti leggi 20 ottobre 1949, n. 808 (art. 6) e 11 gennaio 1951, n. 31 (art. 6) al personale appartenente alle disciolte milizie nazionali della strada e portuaria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma secondo, della legge 20 marzo 1954, n. 72, sul "trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità", limitatamente alla parte in cui non estende, anche agli effetti della liquidazione dell'indennità una tantum, l'aumento di cinque anni di servizio utile (in aggiunta ai servizi effettivamente prestati) per coloro che non raggiungano il periodo minimo necessario per acquistare il diritto a pensione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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