Corte costituzionale

Sentenza n. 114/1975

Corte cost., sent. 21 maggio 1975, n. 114

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
114/1975
Data di deposito
21 maggio 1975
Data di decisione
7 maggio 1975
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:114

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 11 del 1° giugno 1974
  • art. 6, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 11 del 1° giugno 1974

Parametri

  • art. 3, Costituzione
  • art. 4, n. 3, legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948
  • art. 5, n.1, legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948
  • art. 48, legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948

Massime

Massima n. 7813

Il rendiconto giudiziale e' lo strumento con cui nel nostro ordinamento si attua la garanzia costituzionale della correttezza della gestione del pubblico denaro, proveniente dalla generalita' dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni. Per assolvere a questa obbiettiva funzione di garanzia il giudizio sul conto deve avere l'indispensabile requisito della necessarieta' in virtu' del quale a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprieta' dell'ente e' consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere. Nel nostro sistema l'obbligo del rendiconto giudiziale - salvo deroghe temporanee ed eccezionali per i conti consuntivi degli enti locali tassativamente disposte per il periodo bellico e post-bellico fino alle gestioni relative all'esercizio finanziario 1953 - ha trovato costante applicazione.

Massima n. 7814

Gli artt. 6 e 7 della legge regionale del T.A.A. 1 giugno 1954, n. 11, recante norme sui conti consuntivi degli enti locali dispongono che all'esame di tali conti la giunta provinciale procede senza documenti giustificativi se non siano state presentate deduzioni, osservazioni e reclami e che il conto si considera approvato trascorsi due mesi dalla data in cui e' alla stessa pervenuto, qualora le sue risultanze non formino oggetto di contestazioni del tesoriere, degli amministratori o di qualsiasi altro censito e non contrastino con l'accertamento sommario di regolarita' fatto dalla giunta; solo nel caso in cui si riscontrino irregolarita' la giunta rimette il conto all'organo giurisdizionale contabile. Con tali norme la Regione non si e' limitata a disciplinare un contratto meramente amministrativo sui conti, ma ha in concreto attribuito ad un organo di controllo una facolta' che condiziona l'effettiva operativita' dell'organo giurisdizionale contabile; si e' conferita cioe' ad un organo amministrativo, nel concorso di determinate circostanze, la potesta' di esprimere un giudizio di regolarita' contabile che istituzionalmente spetta ad un organo giurisdizionale. Le conseguenze di siffatta normativa sono che sul piano giuridico la Regione ha legiferato in materia giurisdizionale, valicando i limiti delle sue competenze, trasformando la giurisdizione contabile da necessaria ed inderogabile quale deve essere, in eventuale (posto che ora il deferimento del conto all'organo contabile e' subordinato all'accertamento della sua regolarita' compiuto dalla giunta) mentre, sul piano pratico, e' avvenuto che nessun conto degli enti locali della regione T.A.A. - nella quale fin dalla sua istituzione sono stati soppressi i Consigli di Prefettura - e' stato sottoposto all'esame della Corte dei conti che e' da ritenersi ora giudice competente, anche in primo grado, per la contabilita' degli enti locali, giacche' con tali norme, che subordinano il deferimento del conto all'organo giurisdizionale contabile al preventivo accertamento della sua irregolarita' da parte della giunta provinciale, la Regione non solo ha disposto in materia giurisdizionale, valicando i limiti delle sue competenze legislative e amministrative indicati negli artt. 4, n. 3, 5, n. 1 e 48 dello Statuto ma ha anche violato l'art. 3 Cost., determinando una palese situazione di disparita' di trattamento tra gli agenti contabili dei propri enti locali - per i quali il giudizio di conto e' divenuto in via permanente soltanto eventuale - e gli agenti contabili degli enti locali del restante territorio nazionale - per i quali, invece, la necessita' di rendere il conto al giudice contabile continua ad essere obbligo inderogabile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 1 giugno 1954, n. 11, contenente "norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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