Corte costituzionale
Sentenza n. 107/1975
Corte cost., sent. 7 maggio 1975, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 107/1975
- Data di deposito
- 7 maggio 1975
- Data di decisione
- 24 aprile 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:107
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 2, regio decreto n. 1765 del 17 agosto 1935
- art. 11, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 5, comma 1, regio decreto n. 1765 del 17 agosto 1935
- art. 11, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 7797
Ai fini della valutazione della rilevanza e' sufficiente che dall'ordinanza di rimessione risultino sia pure implicitamente gli effetti che produrrebbe l'applicazione della norma impugnata, secondo l'interpretazione del giudice a quo, e quali conseguenze si verificherebbero invece ove la norma cosi' interpretata venisse a cadere, a seguito di dichiarazione di illegittimita' costituzionale.
Massima n. 7798
In forza dell'art. 5, primo e secondo comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (ora trasfuso nell'art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), che prevede e regola il diritto di regresso dell'INAIL nei confronti della persona civilmente responsabile dell'infortunio, detto Istituto, agendo in surroga nei confronti del datore di lavoro o del terzo civilmente responsabile per l'infortunio sul lavoro, puo' ripetere - secondo l'interpretazione piu' corretta della disposizione - quanto ha corrisposto al lavoratore anche nell'ipotesi di concorso di colpa di questi e quindi senza alcuna riduzione proporzionale al grado di colpa del convenuto, ma non puo' pretendere una somma maggiore rispetto a quella che il responsabile effettivamente deve a titolo di risarcimento. La norma pertanto, non pone in essere, per quanto riguarda il diritto di regresso dell'INAIL, nessun trattamento differenziato fra il datore di lavoro e il terzo estraneo al rapporto assicurativo, in caso in cui si trovino in concorso di colpa con l'infortunato nella produzione dell'evento, con la conseguenza che non e' ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. Cfr.: sentt. n. 22 del 1967, n. 115 del 1970, n. 134 del 1971, n. 134 del 1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo e secondo comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dalle ordinanze in epigrafe dei tribunali di Modica e di Udine.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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