Corte costituzionale

Sentenza n. 107/1975

Corte cost., sent. 7 maggio 1975, n. 107

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
107/1975
Data di deposito
7 maggio 1975
Data di decisione
24 aprile 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:107

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 2, regio decreto n. 1765 del 17 agosto 1935
  • art. 11, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 5, comma 1, regio decreto n. 1765 del 17 agosto 1935
  • art. 11, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 7797

Ai fini della valutazione della rilevanza e' sufficiente che dall'ordinanza di rimessione risultino sia pure implicitamente gli effetti che produrrebbe l'applicazione della norma impugnata, secondo l'interpretazione del giudice a quo, e quali conseguenze si verificherebbero invece ove la norma cosi' interpretata venisse a cadere, a seguito di dichiarazione di illegittimita' costituzionale.

Massima n. 7798

In forza dell'art. 5, primo e secondo comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (ora trasfuso nell'art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), che prevede e regola il diritto di regresso dell'INAIL nei confronti della persona civilmente responsabile dell'infortunio, detto Istituto, agendo in surroga nei confronti del datore di lavoro o del terzo civilmente responsabile per l'infortunio sul lavoro, puo' ripetere - secondo l'interpretazione piu' corretta della disposizione - quanto ha corrisposto al lavoratore anche nell'ipotesi di concorso di colpa di questi e quindi senza alcuna riduzione proporzionale al grado di colpa del convenuto, ma non puo' pretendere una somma maggiore rispetto a quella che il responsabile effettivamente deve a titolo di risarcimento. La norma pertanto, non pone in essere, per quanto riguarda il diritto di regresso dell'INAIL, nessun trattamento differenziato fra il datore di lavoro e il terzo estraneo al rapporto assicurativo, in caso in cui si trovino in concorso di colpa con l'infortunato nella produzione dell'evento, con la conseguenza che non e' ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. Cfr.: sentt. n. 22 del 1967, n. 115 del 1970, n. 134 del 1971, n. 134 del 1972.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo e secondo comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dalle ordinanze in epigrafe dei tribunali di Modica e di Udine.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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